Revisione dei veicoli pesanti nel 2026

La Motorizzazione comunica che, nelle more dell’estensione del protocollo di comunicazione MCTC/Net2 anche alla revisione dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la documentazione relativa all’operazione eseguita su ogni veicolo sottoposto a revisione, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del C.d.S., presso le Stazioni di controllo veicoli della Motorizzazione o presso qualunque Centro di controllo esterno riconosciuto ai sensi della Legge n. 870/1986 dovrà essere costituita:
1) dal modello 2100 (ex foglio giallo) compilato in ogni parte e sottoscritto dall’Ispettore;
2) dalla certificazione, con allegati minimi i referti delle prove strumentali di frenatura (eseguite, a seconda dell’obbligo normativo vigente in base al tipo di veicolo, con il frenometro oppure con il decelerografo) e di verifica delle emissioni dei gas di scarico (eseguite con l’opacimetro oppure con l’analizzatore dei gas in funzione del tipo di alimentazione del motore), restando pertanto facoltative le altre refertazioni strumentali (con centrafari, ecc.).
Si precisa, inoltre, che ogni referto strumentale di cui sopra dovrà contenere, attraverso stampa automatica, l’indicazione:

  • dell’apparecchiatura utilizzata per l’effettuazione delle prove oggetto di refertazione (fabbrica, tipo, numero di serie e numero di omologazione/approvazione);
  • della data di scadenza della verifica periodica del controllo di taratura dell’apparecchiatura in uso;
  • della targa del veicolo sottoposto al controllo di revisione oppure, in alternativa, del numero di identificazione del telaio;
  • dei valori dei parametri di prova misurati dall’apparecchiatura e dei parametri limite di soglia.

Gli Ispettori Autorizzati dovranno conservare la documentazione delle prove strumentali e visive eseguite, per un periodo di almeno 48 mesi e, in caso di richiesta, saranno tenuti ad inviarne copia digitale all’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente entro e non oltre il terzo giorno dalla stessa. In ogni caso, l’UMC potrà richiedere, in qualsiasi momento, la produzione degli originali degli stessi report.
Resta inteso, invece, che le Stazioni di controllo veicoli della Motorizzazione dovranno conservare la documentazione di che trattasi congiuntamente all’istanza di revisione con le consuete modalità e tempistiche già in uso.
Si invitano le DGT, al fine di ottimizzare i tempi e agevolare gli Ispettori nello svolgimento delle citate operazioni di refertazione, a garantire che le postazioni di stampa siano mantenute costantemente efficienti e allocate in posizioni tali da consentirne un’agevole fruizione, oltre ad attuare le attività necessarie a garantirne la corretta applicazione.

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