Il ministero dell’Ambiente e la Sicurezza energetica ha introdotto un nuovo modello unico per la costruzione e la messa in funzione di impianti FER realizzati attraverso interventi in edilizia libera e presenti nell’allegato A al decreto legislativo n.190/2024, come ad esempio:
- impianti fotovoltaici;
- sistemi di accumulo;
- pompe di calore;
- altre tipologie di impianti FER
La comunicazione tramite modello unico deve essere presentata dal committente o dall’impresa installatrice, debitamente delegata, entro 5 giorni dall’entrata in funzione dell’impianto. Previsto un periodo transitorio per tutti gli impianti installati fino al 17 luglio 2026, in base al quale ci sono 6 mesi di tempo per inviare la comunicazione.
Nel caso di impianti che presentino più tecnologie FER il modello va compilato in tutte le sezioni riferite alle singole componenti, per esempio:
- impianto fotovoltaico con sistema di accumulo;
- impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore;
- sistemi ibridi costituiti da più tecnologie rinnovabili.
Attenzione, il Modello Unico non sostituisce eventuali adempimenti edilizi o paesaggistici, procedure di connessione alla rete elettrica e altri obblighi previsti dalla normativa di settore.
Lo scopo principale dell’invio della comunicazione è quello di alimentare il sistema informativo nazionale degli impianti a fonti rinnovabili come previsto dalla nuova disciplina europea e nazionale.