Dal 12 agosto 2026 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR. La nuova disciplina sostituisce progressivamente la Direttiva 94/62/CE e introduce regole uniformi in tutta l’Unione europea su progettazione, composizione, etichettatura, riutilizzo e gestione dei rifiuti di imballaggio.
A chi si applica
Il regolamento riguarda tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale, e coinvolge non solo i produttori, ma anche chi utilizza imballaggi di servizio (sacchetti, vaschette, contenitori per asporto), chi commercializza prodotti a marchio proprio o chi importa/distribuisce merci imballate. A seconda del ruolo nella filiera, cambiano gli obblighi: fabbricante, importatore, distributore o utilizzatore finale.
Le novità principali:
– PFAS: per gli imballaggi a contatto con alimenti (vaschette, incarti, contenitori) è vietato immettere sul mercato prodotti con concentrazioni di PFAS superiori ai limiti fissati dal regolamento. Non è previsto un periodo di esaurimento scorte: conta la data di immissione sul mercato, non quella di produzione.
– Dichiarazione di conformità UE: ogni imballaggio immesso sul mercato deve essere accompagnato da una dichiarazione redatta secondo lo schema previsto dall’Allegato VIII del regolamento. È il fabbricante a doverla redigere, ma anche importatori, distributori e utilizzatori hanno obblighi di verifica e conservazione della documentazione.
– Cialde e capsule per bevande: dal 12 agosto rientrano nella definizione di imballaggio e sono quindi soggette al contributo ambientale CONAI.
– Metalli pesanti: il limite sulla somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente si applica a tutti gli imballaggi.
– Imballaggi riutilizzabili: la caratteristica di riutilizzabilità va già dichiarata, anche se i criteri quantitativi dettagliati arriveranno solo nel 2030.
Cosa fare per le scorte già in magazzino
Gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 non devono essere ritirati né adeguati ai nuovi requisiti. Fa eccezione il tema PFAS: è consigliabile conservare fatture e documenti di trasporto con le date, per poter dimostrare in caso di controllo che si tratta di scorte precedenti alla scadenza.
Le prossime tappe
Il regolamento prevede un’applicazione progressiva, con scadenze scaglionate nei prossimi anni: entro febbraio 2027 i clienti dovranno poter utilizzare un proprio contenitore per l’asporto senza sovrapprezzo; entro febbraio 2028 dovrà essere offerta anche l’opzione di imballaggi riutilizzabili; dal 1° gennaio 2030 scatteranno il divieto di alcuni imballaggi monouso in plastica per il consumo sul posto in bar e ristoranti e l’obbligo di un 10% di imballaggi riutilizzabili per le bevande.
Cosa possono fare fin da ora le imprese
- Mappare tutti gli imballaggi utilizzati o commercializzati.
- Individuare il proprio ruolo nella filiera (utilizzatore, distributore, importatore, titolare di marchio). Il Ministero ha predisposto un questionario di autovalutazione reperibile al seguente link: https://www.mase.gov.it/portale/autovalutazione-della-qualifica-soggettiva-ppwr
- Richiedere ai fornitori la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica di supporto.
- Conservare fatture e DDT per certificare le scorte precedenti al 12 agosto 2026.
- Iniziare a valutare, per chi opera nella somministrazione, le procedure per l’asporto in vista delle scadenze 2027-2028.
Per approfondimenti, CONAI ha pubblicato una sezione dedicata al PPWR con note informative e vademecum operativi sul proprio sito: https://www.conai.org/imprese/servizi-e-strumenti-per-la-progettazione-degli-imballaggi/regolamento-imballaggi-ppwr/.