Targa di prova: aggiornamenti e nuove regole per le imprese

Con l’obiettivo di rendere più chiare le regole d’uso, rafforzare i controlli e a prevenire abusi, sono stati introdotti aggiornamenti significativi  relativi al regolamento per l’autorizzazione alla circolazione di prova, meglio conosciuta come “targa di prova”.

La targa di prova rimane uno strumento indispensabile per le officine, concessionarie e carrozzerie che eseguono test tecnici, prove costruttive, dimostrazioni o spostamenti di veicoli, siano essi non ancora immatricolati o già registrati ed è fondamentale comprendere e adeguarsi alle nuove disposizioni per garantire la piena conformità.

Ecco i punti salienti delle novità:

  • Numero Massimo di Autorizzazioni: Il numero di targhe di prova che possono essere rilasciate sarà ora direttamente collegato all’ effettiva capacità operativa. Non potrà superare il numero dei dipendenti e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività aziendale: questo per assicurare un uso proporzionato e scongiurare eccessi
  • Trasporto Passeggeri: A bordo del veicolo, oltre al conducente, è consentito un solo passeggero. Questo passeggero deve essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione, un suo dipendente o un collaboratore che abbia un rapporto funzionale con l’impresa. È necessaria una delega nominativa sottoscritta dal rappresentante dell’impresa per i soggetti diversi dal titolare. Il rapporto di collaborazione deve essere “qualificato” (ad esempio, tramite contratto di agenzia o come dipendente di società controllata/collegata) e la prova può essere una dichiarazione nella delega stessa
  • Validità e Rinnovo: L’autorizzazione è personale e non cedibile. La sua validità è limitata al territorio nazionale, salvo specifici accordi di reciprocità con altri Stati. Il rinnovo può avvenire entro un termine massimo di sei mesi dalla data di scadenza: trascorso tale periodo, e decorsi ulteriori dieci giorni senza restituzione, l’UMC segnalerà la mancata restituzione alle Forze dell’Ordine per il ritiro della targa e dell’autorizzazione.
  • Uso Legittimo del Veicolo: La targa di prova può essere utilizzata sia su veicoli non immatricolati che su quelli già immatricolati, anche in deroga agli obblighi di revisione. L’obbligo di copertura assicurativa rimane a carico del titolare dell’autorizzazione. La targa di prova deve essere esposta posteriormente in modo ben visibile e non deve oscurare la targa di immatricolazione, se presente.
  • Casi di Non Utilizzo: È importante sapere che l’autorizzazione non può essere utilizzata su veicoli immatricolati all’estero (salvo accordi di reciprocità e se la targa è stata rilasciata da quello Stato). Ci sono eccezioni molto limitate e strettamente documentate per i veicoli radiati per esportazione, solo per brevi tragitti all’interno del comune per raggiungere il vettore e con la lettera di vettura (CMR) a bordo.
  • Sanzioni: L’uso improprio o in violazione delle nuove disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’Art. 98 del Codice della Strada, che possono aggiungersi ad altre sanzioni (es. Art. 100 cds per targa non esposta correttamente, Art. 193 cds per mancanza di assicurazione se veicolo immatricolato, Art. 93 cds per veicolo privo di immatricolazione). È obbligatorio avere sempre a bordo l’autorizzazione e il certificato assicurativo relativi alla targa di prova.

Queste nuove regole mirano a fare chiarezza su un aspetto che da anni generava incertezze e pertanto occorre revisionare attentamente le procedure interne e sensibilizzare il personale sull’importanza di un utilizzo rigoroso e responsabile della targa di prova.

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