Sospensione mutui Finaosta

La legge regionale recante “Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19” approvata dal Consiglio Valle il 23 marzo 2020, , prevede, a domanda degli interessati, la sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate dei mutui agevolati stipulati con Finaosta S.p.a. a partire dal 1° maggio.

Per coloro i quali risultano essere titolari di mutuo FINAOSTA S.p.A con rate in scadenza nel mese di aprile potrà essere, invece attivata sin da subito la sospensione delle stesse, ai sensi dell’art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia COVID-19”, entrato in vigore in pari data e in corso di conversione in legge.

Il provvedimento riguarda sia i finanziamenti in essere presso le Banche (o altri intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993), sia quelli in essere presso FINAOSTA S.p.A.

Per quanto riguarda i finanziamenti in essere presso FINAOSTA S.p.A., sotto forma di mutuo, è prevista la possibilità di richiedere la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate, non pagate alla data di presentazione della richiesta, in scadenza in una data compresa tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) e il 30 settembre 2020.

Le Imprese possono richiedere la sospensione dell’intera rata ovvero della sola quota capitale oltre agli oneri accessori e per il periodo di dilazione del pagamento, verranno conteggiati i soli interessi contrattuali.

Non possono beneficiare della sospensione le Imprese le cui esposizioni debitorie erano, al 17 marzo 2020,  classificate quali “esposizioni creditizie deteriorate”, cioè accusavano ritardi di oltre 90 giorni su rate scadute.

La sospensione può essere attivata mediante la trasmissione a FINAOSTA S.p.A., tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo finaosta.direzioneistruttorie@legalmail.it , di:

  • comunicazione di richiesta di sospensione con indicazione del numero del mutuo e delle rate, con relativa scadenza, cui la richiesta si riferisce, indicando altresì se si intende sospendere il pagamento della sola quota capitale o anche della quota interessi;
  • dichiarazione di autocertificazione, espressamente resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Impresa.

Sul sito di FINAOSTA S.p.A. ( www.finaosta.com ) è scaricabile il modulo, da compilare separatamente per ciascun singolo mutuo cui la richiesta di sospensione delle rate si riferisce, comprendente in un unico documento sia la richiesta sia la dichiarazione di autocertificazione.

Si precisa che a decorrere dalle rate in scadenza dal 1° maggio 2020, la sospensione oggetto del presente comunicato è alternativa a quella prevista dall’art. 2 “sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali” della legge regionale 25 marzo 2020 n. 4 “Prime misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (relativamente alle sole leggi di finanziamento in essa indicate), nonché, per le rate già oggetto della misura di cui oltre, della sospensione già attuata da FINAOSTA S.p.A. relativamente ai mutui a valere sulla cosiddetta gestione ordinaria, quali quelli della misura “mutuo consolidamento”, per la quale tutti i mutuatari sono già stati direttamente contattati.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a FINAOSTA S.p.A. ai numeri telefonici: 0165269294 – 0165269279

Si ricorda che:

–        la microimpresa è un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

–        la piccola impresa è un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

–        la media impresa è un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

COMUNICATO ART 56 DL 18-2020

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