Sicurezza e lavoro, tutte le novità

Il 24 maggio è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato/Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ridisegna l’intero sistema formativo in ambito sicurezza e introduce nuove regole per tutti i soggetti aziendali coinvolti: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori, operatori attrezzature, addetti.

Non rientrano nel nuovo Accordo RLS- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Addetti antincendio, Addetti al primo soccorso, Lavori in quota e ponteggi, che restano regolamentati da norme specifiche.

Rispetto agli Accordi precedenti ci sono molti cambiamenti, di seguite le novità più rilevanti.

Lavoratori
• Devono essere formati prima dell’inizio dell’attività lavorativa, non ci sono più i 60 giorni di tempo previsti dall’accordo precedente in attesa che venissero adibiti alle loro mansioni e, dunque, esposti ai rischi.

Datori di lavoro (no RSPP)
• Il datore di lavoro che non svolga la funzione di RSPP entro il mese di maggio 2027 deve frequentare un Corso per datore di lavoro (16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per le aziende che operano in cantieri temporanei e mobili).

• L’aggiornamento sarà quinquennale e della durata di 6 ore per tutti.

Datori di lavoro RSPP
• Tutti coloro che si sono già formati non hanno alcun onere ulteriore.

• La scadenza resta quinquennale, ma cambia la durata: 8 ore senza distinzione legata al rischio.

Preposti
• Il corso base passa da 8 a 12 ore

• L’aggiornamento diventa biennale:

– le formazioni svolte prima del 24 maggio 2023 vanno aggiornate entro il 24 maggio 2026

– le formazioni svolte dopo il 24 maggio 2023 vanno aggiornate entro 2 anni dalla data di completamento del corso senza alcuna proroga (Es.: la formazione conclusa il 28 maggio 2023 è già scaduta!)

Tutti coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono tenuti a frequentare un corso di 12 ore (4 teoriche e 8 pratiche): datori di lavoro, lavoratori e lavoratori autonomi.

Verifica dell’efficacia della formazione
Il datore di lavoro deve verificare l’efficacia della formazione dei lavoratori individuando indicatori, criteri e strumenti prestabiliti nell’ambito dell’attività lavorativa e verificando il raggiungimento dei risultati attesi durante la riunione periodica.

Validità dei precedenti crediti formativi
Gli attestati di formazione relativi ai percorsi formativi ricompresi nell’accordo rilasciati da più di 10 anni e per i quali non sia stato svolto alcun aggiornamento non possono più ritenersi validi e si dovrà procedere a una formazione ex novo.

I corsi organizzati da CNA permettono di essere sempre in regola con le norme sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Contatta gli uffici di CNA Valle d’Aosta per avere maggiori informazioni: tel. 0165 32587 – mail: info@cna.ao.it.

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