Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

Il D.M. 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, aggiorna il quadro normativo introdotto dal D.M. 26 giugno 2015 in materia di prestazione energetica degli edifici.

Il provvedimento entra in vigore dal 3 giugno 2026, trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione, salvo eventuali disposizioni transitorie specifiche.

Il decreto definisce le prescrizioni minime energetiche, impiantistiche e infrastrutturali applicabili agli interventi edilizi, con l’obiettivo di:

  • allineare la normativa nazionale al quadro europeo;
  • rafforzare il ruolo degli impianti nella prestazione energetica complessiva dell’edificio;
  • promuovere l’efficienza energetica, l’automazione e l’elettrificazione dei consumi.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano a:

  • edifici di nuova costruzione, incluse demolizione e ricostruzione;
  • edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello;
  • interventi di riqualificazione energetica;
  • interventi sugli impianti tecnici, compresa la sostituzione dei generatori;
  • edifici dotati di posti auto, per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Il decreto introduce una classificazione più puntuale degli interventi, distinguendo chiaramente tra:

  • interventi globali sull’edificio;
  • interventi parziali sull’involucro;
  • interventi sugli impianti, anche indipendenti dall’involucro.

Sono esclusi dal campo di applicazione gli interventi sugli impianti finalizzati esclusivamente al mantenimento in efficienza e sicurezza, che non comportino modifiche sostanziali.

Impostazione generale del decreto

Il decreto conferma la centralità della prestazione energetica globale, calcolata secondo le norme UNI/CTI richiamate, e rafforza il ruolo:

  • della progettazione impiantistica;
  • della regolazione e automazione;
  • della misurazione e contabilizzazione dei consumi.

Viene inoltre consolidato il principio secondo cui gli interventi devono essere accompagnati da una relazione tecnica ex D.Lgs. 192/2005, con contenuti proporzionati alla tipologia e alla rilevanza dell’intervento.

In allegato una nota interpretativa per le imprese impiantistiche elaborata assieme a Teknologica:

Prot 04_2026 Circolare DM 28 ottobre 2025

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