Il Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ha modificato l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 853/2004, aggiornando il marchio di identificazione degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale.
L’intervento recepisce l’evoluzione istituzionale dell’Unione, sostituendo il riferimento alla “Comunità europea” con quello all'”Unione europea”. Per gli stabilimenti situati negli Stati membri, il marchio dovrà quindi riportare una delle abbreviazioni previste dal regolamento nelle diverse lingue ufficiali dell’Unione. In Italia la sigla “CE” sarà sostituita da “UE”.
Un periodo transitorio ampio
Per consentire alle imprese un adeguamento graduale, il legislatore europeo ha previsto un regime transitorio particolarmente esteso:
- fino al 31 dicembre 2028 potranno continuare a essere utilizzati i marchi con le precedenti abbreviazioni riferite alla Comunità europea;
- dal 1° gennaio 2029 i nuovi marchi di identificazione applicati dagli stabilimenti dell’Unione dovranno essere conformi alla nuova disciplina;
- i prodotti di origine animale sui quali il vecchio marchio sia stato regolarmente apposto entro il 31 dicembre 2028 potranno essere commercializzati anche dopo tale data.
Le imprese possono quindi pianificare la transizione senza dover sostituire immediatamente le scorte di materiali e supporti già disponibili.
Cosa devono fare le aziende
È opportuno avviare fin da ora una ricognizione dei supporti e degli strumenti sui quali compare il marchio di identificazione, verificando in particolare:
- etichette e materiali di confezionamento;
- imballaggi e cartoni;
- matrici, timbri, punzoni e sistemi di stampa;
- procedure aziendali e documentazione interna che riportano il marchio;
- materiali informativi e commerciali contenenti il marchio di identificazione.
Non è necessario eliminare subito le scorte recanti la sigla “CE”. Una corretta pianificazione degli approvvigionamenti e delle ristampe permetterà però di gestire il passaggio al nuovo marchio in modo efficiente, evitando costi superflui.
Una precisazione importante
L’obbligo introdotto dal regolamento riguarda esclusivamente il marchio di identificazione apposto sui prodotti di origine animale. L’eventuale aggiornamento di cataloghi, siti web, brochure, materiali promozionali e altri strumenti di comunicazione aziendale risponde a esigenze di uniformità e correttezza informativa, ma non costituisce un adempimento imposto direttamente dalla nuova disciplina.
Si tratta di una modifica apparentemente formale, che richiede tuttavia alle imprese di programmare per tempo le attività di adeguamento, sfruttando il lungo periodo transitorio previsto dalla normativa europea.
Gli uffici di CNA Valle d’Aosta restano a disposizione delle imprese associate per ogni chiarimento.