Incentivi per acquisto di mezzi maggiormente eco sostenibili

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 OTTOBRE 2025, è stato pubblicato il Decreto 7 agosto 2025 recante “ Disposizioni per l’erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile” (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/20/25A05610/sg).

Con questo decreto vengono stanziati 13 milioni di euro per incentivare l’acquisto di mezzi maggiormente eco sostenibili. Le agevolazioni sono riconosciute ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per le tipologie di veicoli e attrezzature previste dal decreto.

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono , a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o altro titolo da almeno un anno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto (entrata in vigore: 20.10.2025 – art. 9, D. 7.8.2025).

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30.03.2029, pena la revoca del contributo erogato.

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva al 20 ottobre 2025 (data di entrata in vigore del decreto 7 agosto 2025). In fase di presentazione delle istanze, in luogo del contratto di acquisizione dei veicoli, è possibile allegare all’istanza, copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa.

L’ammissibilità del contributo rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede la rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento (art. 4, co.3, D. 7.8.2025). Con successivo decreto direttoriale saranno definite le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze (art. 7, co. 2, Decreto 7.8.2025) .

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