Legge 124/2017 – differimento termine regime sanzionatorio

Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, la Legge n. 124/2017 ha previsto un obbligo di trasparenza in merito a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti concessi dalla PA non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Tale obbligo deve essere adempiuto secondo le modalità di seguito descritte:

• indicazione in Nota integrativa al Bilancio, per i soggetti tenuti alla redazione del Bilancio esteso o consolidato;

• mediante pubblicazione sul su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, da parte dei soggetti che redigono il bilancio abbreviato oppure non sono tenuti alla redazione della nota integrativa (micro imprese, società di persone, ditte individuali).

L’ adempimento deve essere effettuato:

– con le stesse tempistiche previste per il deposito del bilancio, da parte dei soggetti che redigono il bilancio esteso e consolidato;

– entro il 30 giugno di ogni anno, sui siti internet, secondo le modalità sopra indicate.

Fermi restando i termini previsti dalla norma per l’effettuazione dell’adempimento in commento, relativamente ai benefici percepiti nell’esercizio 2020 e 2021, con la legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 ha differito il termine a decorrere dal quale è applicabile il regime sanzionatorio.

In particolare, è stabilito che:

– per gli adempimenti da effettuarsi nel 2022 relativi ai benefici ricevuti nel 2021, le sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l’inosservanza degli obblighi informativi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023;

– l’applicazione del regime sanzionatorio relativo agli adempimenti da effettuarsi nel 2021 viene ulteriormente prorogato dal 1° gennaio al 31 luglio 2022.

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