Integratori a base di probiotici e botanicals: il Ministero della Salute richiama gli operatori a etichette e pubblicità corrette

Con nota dell’8 luglio 2026, l’Ufficio 4 della Direzione Generale dell’Igiene e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute ha diramato disposizioni vincolanti su etichettatura, presentazione e pubblicità degli integratori alimentari contenenti probiotici e sostanze vegetali (botanicals), inviate alle principali associazioni di categoria del settore.

L’intervento nasce dalle ordinarie attività di vigilanza sul mercato degli integratori alimentari, nel corso delle quali il Ministero ha rilevato non conformità sistematiche nelle modalità con cui vengono presentati, etichettati e pubblicizzati i prodotti a base di microrganismi probiotici e di preparati vegetali. Non si tratta quindi di un provvedimento isolato, ma della codificazione di criticità osservate ripetutamente sul campo.

L’obiettivo principale è quello di contrastare le pratiche commerciali ingannevoli. Il Ministero chiede agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) di garantire che tutta la comunicazione commerciale — denominazione di vendita, confezionamento, materiale pubblicitario, siti web, canali social e qualsiasi altro strumento informativo rivolto al consumatore — sia pienamente conforme al quadro normativo vigente.

Il punto fermo, ribadito con forza, è il divieto assoluto di attribuire a questi prodotti proprietà di prevenzione, cura o guarigione di malattie umane, in applicazione dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e dell’art. 6 del D.Lgs. 169/2004. Eventuali claim nutrizionali o salutistici restano ammessi solo se conformi al Regolamento (CE) n. 1924/2006.

Per i prodotti a base di microrganismi probiotici, la nota fissa alcuni obiettivi operativi precisi:

  • Comunicazione scientificamente corretta: i riferimenti agli effetti benefici dei ceppi devono attenersi alle linee guida nazionali vigenti, senza alcun accenno a condizioni patologiche, sintomi, diagnosi o finalità terapeutiche.
  • Tracciabilità e qualità dei ceppi: i ceppi impiegati devono essere chiaramente identificati, depositati presso collezioni internazionali ufficiali e presenti in quantità sufficienti a garantirne vitalità e stabilità fino alla scadenza, nel rispetto delle condizioni di conservazione indicate.
  • Riconoscibilità del prodotto: la dicitura “integratore alimentare” deve comparire in modo visibile e inequivocabile accanto alla denominazione di vendita.
  • Divieto di sigle e gerghi ambigui: vanno evitati acronimi o espressioni che possano essere interpretati come claim salutistici non autorizzati o come richiami a patologie (ad esempio la sindrome del colon irritabile o altri disturbi), a meno che il loro significato non sia spiegato in modo scientificamente chiaro e privo di ambiguità terapeutica.

Per le sostanze e i preparati vegetali, l’obiettivo è allineare le indicazioni sugli effetti fisiologici al Decreto Ministeriale 10 agosto 2018 (e successivi aggiornamenti), richiedendo agli operatori di:

  • attenersi rigorosamente agli effetti fisiologici ammessi per ciascuna matrice vegetale, verificando che siano supportati dalla composizione effettiva del prodotto e, quando identificabile, dall’apporto dei costituenti responsabili di tali effetti in relazione alla dose giornaliera raccomandata;
  • rispettare le condizioni e i livelli di assunzione considerati sicuri dalle valutazioni delle autorità scientifiche nazionali ed europee, in primis l’EFSA.

La nota non è una semplice raccomandazione: il mancato rispetto di queste prescrizioni espone gli operatori alle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 27/2021 e dal D.Lgs. n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole. Nei casi più gravi, quando la condotta configuri frode in commercio o immissione sul mercato di prodotti pericolosi per la salute pubblica, restano ferme anche le tutele di natura penale.

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