Esenzione confermata per il trasporto di acqua potabile in situazioni di emergenza idrica

Nei primi giorni del mese di agosto, CNA aveva inviato una nota relativa al tema della circolazione in esenzione/deroga dall’uso del tachigrafo e dai tempi di guida/riposo nel contesto del trasporto di acqua potabile in situazioni di emergenza idrica. A tal proposito, grazie ad un nostro quesito, il Ministero dell’interno confermava l’esenzione della normativa in materia di cronotachigrafo e rinviava al MIT per un eventuale ed ulteriore pronunciamento in materia.

Con nota n.18473 del 29 agosto 2025, anche il MIT ha ufficialmente comunicato chequalora la situazione di emergenza idrica legittimante l’esenzione risulti da provvedimenti adottati dagli organi competenti, si esula radicalmente dal campo di applicazione del Regolamento”  in matteria di uso del tachigrafo e del rispetto dei tempi di guida e riposo.

Quindi sia il Ministero dell’Interno sia il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, confermano  l’interpretazione di CNA, secondo la quale: Il trasporto di acqua potabile effettuato in situazioni di emergenza idrica è riconducibile all’esenzione di cui al punto “d”,  dell’articolo 3, del Regolamento (CE) n.561/06.

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