Decreto Ministeriale del MiSE del 25 marzo – attività consentite

Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 modifica le attività consentite di cui all’Allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020.

Le attività consentite da questo Allegato (ridotto rispetto a quello del Dpcm 22 marzo) vanno aggiunte quelle ricomprese nell’Allegato 1 del Dpcm 11 marzo.

Nell’allegato in questione sono ricomprese tutte le attività di cui al codice ATECO 43.2  (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni compresa manutenzione e riparazione) che includono tutte le attività impiantistiche di cui al comma 2 dell’art. 1 del DM 37/08, ma continuiamo a suggerire alle imprese di limitarsi a quegli interventi che rivestono carattere di urgenza e necessari a tutelare la salute e la sicurezza degli utenti. Resta comunque la possibilità, per tutti i mestieri esclusi di motivare gli spostamenti relativi ad interventi di necessità ed urgenza alla Prefettura.

DM-MiSE-25-03-20

altre news

Istruzioni operative Fondo sovranità alimentare

19 Marzo 2026

Permessi per ingresso area pedonale Courmayeur

17 Marzo 2026

Conflitto in Medio Oriente e aumento del prezzo del gasolio da autotrazione: servono misure urgenti per sostenere le imprese del comparto del trasporto persone

17 Marzo 2026

Il 18 marzo un webinar sulle opportunità per le imprese italiane nei mercati ASEAN

12 Marzo 2026