Shoppers: disposizione per l’utilizzo di sacchetti già in possesso del consumatore

Come noto, è stata avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, prevedendo, altresì, che le stesse non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.

Per quanto riguarda l’utilizzo di borse o contenitori di qualsiasi natura già in possesso del consumatore, con specifico riferimento agli shoppers usualmente utilizzati negli esercizi commerciali a libero servizio direttamente dalla clientela per inserirvi gli alimenti da acquistare quale frutta e verdura.

Il Consiglio di Stato ha deciso che l’utilizzo e la circolazione delle borse in questione – in quanto beni autonomamente commerciabili – non possono essere sottratti alla logica del mercato e, dunque, è da ritenere possibile per i consumatori utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati a essere utilizzati.

Deve, pertanto, ammettersi la possibilità di utilizzare – in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell’esercizio commerciale – contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore.

Secondo la medesima prospettiva, di conseguenza, non pare possibile che gli operatori del settore alimentare possano impedire o vietare tale facoltà di utilizzo, salvo il necessario controllo dei sacchetti per verificarne l’idoneità e la conformità normativa. Non tutti gli involucri risultano infatti idonei all’imballaggio degli alimenti e i materiali che sono destinati al contatto con gli alimenti devono essere conformi alla normativa vigente che regola il settore.

Pertanto laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato dall’esercizio commerciale per l’acquisto di frutta e verdura sfusa, può utilizzare sacchetti autonomamente reperiti solo se comunque idonei a preservare l’integrità della merce e rispondenti alle caratteristiche di legge.

Deve trattarsi di sacchetti monouso (quindi, non riutilizzabili), nuovi (quindi, non utilizzati in precedenza), integri, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti e aventi le caratteristiche “ambientali” previste dal più volte citato articolo 9-bis.

Tuttavia, come precisato dal Consiglio di Stato, restando ferma la responsabilità dell’impresa rispetto all’integrità e sicurezza dei prodotti che sono venduti all’interno dell’esercizio commerciale, grava sulla stessa comunque un obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all’interno del punto vendita, tra cui, evidentemente, anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare.

Ne consegue che ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto, secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei predetti sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore.

A tal fine, si suggerisce di predisporre un vademecum informativo per i consumatori, da rendere visibile all’interno dell’esercizio commerciale con apposito avviso alla clientela.

L’esercizio commerciale, in quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore qualora trattasi di sacchetti non conformi alle caratteristiche sopra riportate.

Aosta, 23 maggio 2018

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