La Legge 36/2026, nota come legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), pubblicata in GU il 23 marzo ed in vigore dal prossimo 7 aprile 2026, tra le varie misure, ha previsto nuove norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, all’art. 10 della legge, sono state definite le seguenti previsioni:
- la semplificazione del Modello Organizzativo di Gestione (MOG) adottato dalle imprese per prevenire reati legati alla sicurezza sul lavoro, soggetti alla cosiddetta “responsabilità 231”. La modifica all’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 prevede l’inserimento del comma 5-ter, che incarica l’INAIL di elaborare, entro il 5 agosto 2026 e d’intesa con le Parti sociali, modelli semplificati di organizzazione e gestione destinati a microimprese e PMI, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale. Spetterà a Inail anche il compito di supportare le imprese nella loro adozione sul piano gestionale e applicativo;
- l’estensione dell’obbligo formativo e, quando previsto, dell’addestramento specifico dei lavoratori in materia di salute e sicurezza anche in occasione di periodi di CIG (Cassa Integrazione Guadagni), sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro (modifica dell’art. 37 co. 4, aggiunta la lett. b-bis);
- l’aggiornamento delle disposizioni sull’addestramento dei lavoratori (modifica dell’art. 37 co. 5 del Dlgs 81/2008): la novità consiste nella possibilità di effettuarlo anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale;
- il rifiuto a frequentare corsi di formazione e riqualificazione, compresi quelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, o l’irregolare frequenza degli stessi senza giustificato motivo da parte del lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro comporterà la decadenza dal diritto a percepire tale beneficio (modifica dell’art. art. 4 co. 40 L. 92/2012).
L’articolo 11 della legge, con l’introduzione del nuovo comma 7-bis all’art.3 del D. Lgs. n. 81/2008, rafforza la disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. Smart-working), già prevista all’art. 22 della L. n. 81/2017.
- per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza, compatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare attenzione a quelli relativi all’uso dei videoterminali, vengano assolti dal datore di lavoro attraverso la consegna di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza annuale;
- l’informativa deve individuare sia i rischi generali che quelli specifici connessi allo svolgimento dello smart working, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali;
- in caso di inadempimento dell’obbligo informativo annuo di cui al nuovo art. 3 comma 7-bis, il datore di lavoro e il dirigente saranno soggetti ad una sanzione di tipo penale costituita dall’arresto da 2 a 4 mesi o dall’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 € (modifica all’art. 55 co. 5 lett. c, del D. Lgs. 81/2008).
La formulazione letterale della modifica normativa potrebbe lasciar intendere che anche alcuni obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro non direttamente connessi alle caratteristiche degli ambienti di lavoro – come la formazione o la sorveglianza sanitaria, in particolare per i lavoratori che utilizzano videoterminali – non siano più necessari. Tuttavia, in assenza di indicazioni ufficiali e considerando che lo smart working non si svolge integralmente fuori dai locali aziendali (circostanza che lo distinguerebbe dal telelavoro), ma prevede comunque una parte dell’attività resa in sede, si ritiene opportuno adottare un approccio prudenziale. Pertanto, in questa prima fase di applicazione della norma, si ritiene consigliabile continuare ad applicare le misure di prevenzione pertinenti, incluse la formazione e la sorveglianza sanitaria, laddove coerenti con le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.