Dal 6 gennaio è entrato in vigore il regolamento che disciplina le sanzioni per la violazione della normativa comunitaria sui prodotti cosmetici: tale regolamento introduce un sistema di sanzioni penali e amministrative, rafforza le norme sulla sicurezza dei cosmetici, sulla responsabilità dei produttori e sui controlli e riduce gli oneri amministrativi riguardanti la comunicazione d’immissione in commercio dei prodotti.
Per i produttori, importatori, distributori e tutti coloro che mettono in vendita tali prodotti sono previste sanzioni penali, quali la reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a mille euro (con la possibile riduzione da un terzo a un sesto in caso di colpa), per la violazione degli obblighi in materia di presentazione, etichettatura, istruzioni per l’uso e per l’eliminazione e altre indicazioni o informazioni da parte del soggetto responsabile.
Fermo restando che “le sanzioni del decreto non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione”, il negoziante che svolga ai sensi delle definizioni recate dalla normativa ruolo di fabbricante o di distributore di prodotti cosmetici ricade pienamente nel campo di applicazione del decreto.
Il decreto prevede anche sanzioni amministrative pecuniarie, da 10mila a 25mila euro, per l’inadempimento degli obblighi di informazione e cooperazione a carico dei soggetti responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti cosmetici non sicuri. Le violazioni di obblighi per i distributori vengono invece sanzionate con una multa che va da 3mila a 30mila euro. Tali obblighi sono inerenti a verifiche del prodotto, iniziative in caso di possibile rischio, condizioni di stoccaggio e trasporto e alla collaborazione con le autorità competenti.
Inoltre, sia il responsabile quanto il distributore dei cosmetici che non rispondano alle richieste di identificazione nella catena di fornitura sono soggetti a una sanzione che va da 10mila a 25mila euro.
Per le violazioni delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione, così come nel caso in cui il responsabile e il distributore non rispettino gli obblighi in materia di notifica centralizzata di commercializzazione, la multa può andare dai mille ai 6mila euro, mentre è compresa tra 10mila e 100mila quella per chi fosse responsabile della violazioni di obblighi in materia di valutazione della sicurezza, preliminare all’immissione sul mercato del prodotto, e di documentazione informativa sul prodotto.
Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa che va dai 1.032 ai 7.746 euro – o reclusione da 1 mese a 1 anno e multa che va da 258 a 2.582 euro – per chi viola il divieto nell’impiego di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche.