Manutenzione impianti termici, il bollino non è soggetto ad IVA

L’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che, qualora l’intervento di manutenzione dell’impianto ricada nell’ambito delle obbligatorie manutenzioni per garantire la sicurezza degli impianti di cui all’art. 7 del DPR 74/2013, sul costo del bollino rilasciato al responsabile – proprietario dell’impianto non vada aggiunta l’IVA.

L’Agenzia afferma chiaramente che “Il riaddebito della tariffa di ciascun segno identificativo (i.e. bollino) da parte della ditta di manutenzione al responsabile dell’impianto, nell’ambito del servizio di controllo e di manutenzione dell’impianto termico dalla stessa reso, non concorre a formare la base imponibile di detto servizio, in quanto l’importo relativo al “bollino” (i.e. segno identificativo) non ha natura di corrispettivo di detto servizio, bensì è dovuto a titolo di ristoro dell’anticipazione fatta dalla ditta in nome e per conto del proprietario dell’impianto”.

Per quanto riguarda invece la manutenzione “onerosa”, l’Agenzia specifica che questa ricade nel campo di applicazione dell’IVA.

A questo link il documento completo. 

Aosta, 9 dicembre 2019

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