È scattato il primo luglio il divieto di pagamento in contanti della retribuzione

La legge di Bilancio 2018 prevede l’obbligo per i datori di lavoro o committenti di corrispondere la retribuzione, o anticipo di essa, attraverso specifiche modalità tracciabili: il nuovo obbligo è entrato in vigore il 1° luglio 2018 e da tale data i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione od il corrispettivo maturato, per mezzo di denaro contante consegnato direttamente ai lavoratori. 

In caso di violazione il datore di lavoro o committente è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (importo minimo della sanzione effettivamente applicabile pari ad euro 1.667).

I lavoratori impiegati nell’ambito dei seguenti rapporti di lavoro non devono più ricevere compensi in denaro contante:

– subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto (es. a tempo indeterminato/determinato, a tempo pieno/part time, a chiamata, ecc.);

– collaborazioni coordinate continuative;

– contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci (L. n.142.2001).

Possono invece avvenire ancora in contanti, i pagamenti dei compensi derivanti da:

– rapporti di lavoro domestico, rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

– rapporti instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;

– tirocini formativi, borse di studio;

– prestazioni occasionali di lavoro autonomo (ex art.222 c.c.).

La retribuzione od il corrispettivo maturato, devono essere pagati attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. A tale fine, l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a sedici anni.

Tali modalità di pagamento si applicano anche in caso in cui il datore di lavoro o committente debba corrispondere un anticipo della retribuzione o del corrispettivo maturato, indipendentemente dal valore dello stesso.

I lavoratori interessati non sono obbligati ad aprire specifici conti correnti bancari o postali, od altri strumenti particolari, al fine di consentire al proprio datore di lavoro o committente di effettuare i pagamenti secondo le suddette modalità. 

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Pertanto, ai fini della contestazione dell’eventuale illecito, gli organi di vigilanza dovranno verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

(via cna.it)

Aosta, 2 agosto 2018

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