Chiarimenti sul contributo Autorità di regolazione dei trasporti (ART)

Alcune imprese stanno ricevendo lettere inviate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in cui si chiede il  pagamento del relativo contributo: a tal proposito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.69/2017 del 7 Aprile 2017, ha sancito che le imprese che svolgono attività rispetto alle quali l’Autorità di regolazione dei Trasporti non ha concretamente esercitato alcuna funzione, devono essere escluse dal contributo da versare all’Autorità stessa.

L’autotrasporto ha come riferimento il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori e, da quanto sancito dalla Corte costituzionale, ne deriva che, a rigore, non essendo le imprese di autotrasporto regolate dall’ART, non dovrebbero versare i contributi richiesti da quest’ultima.

Nonostante ciò si ricorda che la sentenza era stata “richiesta” dal TAR Piemonte per definire il ricorso presentato da società di autotrasporto e di logistica e dalle loro associazioni di categorie per contestare la fondatezza delle richieste di contributo da parte dell’ART relativamente agli anni 2014 e 2015; pertanto , sino a quando il richiamato TAR non si pronuncerà (auspicando il rigetto delle richieste di pagamento avanzate nei confronti delle imprese di autotrasporto), l’ART potrebbe trasferire ad Equitalia la richiesta di recuperare eventuali mancati versamenti  che, una volta incassati e poi riconosciuti non dovuti, potranno essere oggetto di successiva  richiesta di rimborso.

Alla luce di quanto evidenziato, non avendo prontezza dei tempi né piena certezza del tenore del pronunciamento del TAR del Piemonte, si rimanda alle imprese la valutazione della decisione ultima e ciò anche in funzione degli  importi richiesti alle singole imprese.

Nel caso si decida di non pagare, di seguito, si mette a disposizione un fac-simile di lettera di risposta:

Spett.le ART,
Considerato che, come si legge nella Vs nota prot. 2024/2017 del 3 aprile 2017 cui si risponde, ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., i soggetti tenuti annualmente al versamento di un contributo a favore della medesima Autorità, quale onere di funzionamento, sono i gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, si deve precisare che la Scrivente svolge attività di  AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI .

Lo svolgimento di tale attività non qualifica la stessa nella categoria dei “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati” e, pertanto, la scrivente non può essere assoggettata a contribuzione e non ritiene di dover effettuare alcun pagamento.

Aosta, 19 aprile 2017 

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