Campagna Bilanci 2025, deposito dei bilanci al Registro imprese

Unioncamere ha pubblicato il “Manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese anno 2025”, Guida nazionale sulle modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2025 al Registro delle Imprese. Le tipologie dei possibili soggetti firmatari, con le relative dichiarazioni di conformità da apporre sulla documentazione, sono state raccolte nel “Prospetto soggetti legittimati al deposito 2025” predisposto dalla Chambre.

Il Manuale è scaricabile dal portale SARI e dal sito della Chambre al seguente link https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese/deposito-bilanci-ed-elenco-soci, mentre il Prospetto è disponibile solo sul sito istituzionale di cui sopra. Si ricorda che, come per la campagna bilanci 2024, non è ammessa la presentazione mediante l’utilizzo del modello “procura speciale”.

Termini per la convocazione dell’assemblea dei soci che approva il bilancio
Ai sensi dell’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478- bis c.c., l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

L’inosservanza della citata normativa comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2631 c. 2 c.c. per ogni obbligato. Qualora però l’assemblea sia stata convocata nei termini e non si sia comunque giunti all’approvazione del bilancio per vari motivi (assemblea deserta, quorum non raggiunto etc), l’impresa non è sanzionabile. In tali casi, qualora il bilancio sia stato approvato oltre i termini di legge ma vi siano state delle precedenti convocazioni nei termini, occorre allegare alla pratica di deposito del bilancio i relativi verbali o dare indicazione nelle premesse del verbale di approvazione del bilancio dell’avvenuta convocazione nei termini di legge, specificandone le date. In mancanza di tale documentazione l’Ufficio applicherà le sanzioni del caso.

Il verbale di prima convocazione nei termini di legge, dovrà essere allegato nella forma “scansionata” e tratto dal libro verbali dell’assemblea, da cui si possa evincere con chiarezza l’apposizione del timbro di bollatura e numerazione della pagina; il documento deve riportare l’attestazione di conformità all’originale cartaceo e firma digitale dell’amministratore o del professionista incaricato che trasmette la domanda di deposito del bilancio.

Segnalazione sull’obbligo di deposito del bilancio e in caso di mancato deposito di bilancio dell’anno precedente
L’art. 2435 c.c. dispone l’obbligo – in capo agli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative – di depositare al Registro delle Imprese, entro 30 giorni dall’approvazione dell’assemblea, il bilancio di esercizio. L’omissione del deposito del bilancio approvato è considerata dal legislatore una grave violazione delle norme in materia di pubblicità al Registro Imprese poiché rappresenta una lacuna informativa sulla società che pregiudica il diritto di informazione dei terzi e la reputazione della società.

Il mancato deposito del bilancio di esercizio dell’anno precedente bloccherà l’evasione del bilancio per cui si sta effettuando il deposito. In tal caso la società sarà invitata ad effettuare il deposito del bilancio mancante, qualora esso sia stato approvato, o a fornire le motivazioni del mancato deposito con comunicazione via pec sottoscritta dall’amministratore. L’articolo 2423-ter prevede che ciascun bilancio riporti gli importi delle voci corrispondenti dell’esercizio precedente, quindi trattandosi di bilanci comparati è necessario che sia approvato e depositato anche il bilancio dell’anno precedente.

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