A distanza di pochi giorni dall’applicazione della prima tranche del regolamento PPWR la Commissione europea ha pubblicato una seconda edizione delle FAQ.
Di seguito alcuni elementi di interesse:
1) Ai sensi dell’articolo 62, le autorità di sorveglianza devono prima richiedere all’operatore economico di porre fine alla mancata conformità e dargli la possibilità di intraprendere azioni correttive, e solo quando l’operatore non dovesse ottemperare sarà possibile passare a misure impositive, al richiamo o al ritiro dal mercato.
In pratica, con riferimento all’ordinamento italiano, l’Autorità competente dovrà passare preventivamente da una diffida, previa richiesta di produrre la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica entro un termine prestabilito.
2) L’identificazione è a livello di lotto, non a livello di unità. La Commissione conferma che l’articolo 15(5) si considera soddisfatto da un tipo, lotto o numero di serie che collega il packaging alla sua dichiarazione di conformità, che gli articoli standardizzati come nastri e sacchetti essiccanti sono tracciabili a livello di lotti di produzione, e che per un’unità di vendita multicomponente come un bicchiere di yogurt è sufficiente contrassegnare un singolo componente;
3) Gli imballaggi già prodotti ma non ancora messi sul mercato entro il 12 agosto non richiedono distruzione, rilavorazione o rietichettatura, e i dettagli di identificazione e del produttore ai sensi degli articoli 15(5) e 15(6) possono essere forniti tramite un documento allegato;
4) Il fascicolo tecnico non può lasciare le mani del produttore. La valutazione della conformità può essere effettuata da un laboratorio o da uno schema di certificazione per conto del produttore, e un rappresentante autorizzato può redigere la dichiarazione di conformità, ma l’obbligo di redigere la documentazione tecnica è espressamente non delegabile, e le FAQ affermano in termini chiari che la responsabilità legale per la conformità al packaging non può essere trasferita tramite accordi contrattuali.
5) L’attribuzione della qualifica di manufacturer dipende innanzitutto dal branding dell’imballaggio. Se l’imballaggio reca un nome o un marchio, il manufacturer è il soggetto titolare di tale nome o marchio, poiché è considerato colui che esercita il controllo sulle caratteristiche progettuali dell’imballaggio. Se, invece, l’imballaggio è privo di nome o marchio, occorre distinguere. Per gli imballaggi standard e generici (ad esempio una scatola di cartone anonima o un rotolo di film estensibile), manufacturer è normalmente il soggetto che li fabbrica e li immette sul mercato nella loro forma definitiva, anche se saranno successivamente piegati, tagliati o utilizzati dall’acquirente. Diversamente, quando un imballaggio anonimo è realizzato su specifiche progettuali richieste da un committente (ad esempio un imballaggio personalizzato ma privo di marchio), manufacturer è il soggetto che ha commissionato il prodotto e ne ha definito le caratteristiche progettuali, e non il mero esecutore materiale della fabbricazione. L’apposizione successiva di elementi destinati esclusivamente alla logistica o alla spedizione (quali etichette di trasporto o adesivi identificativi) non costituisce attività di branding e non trasferisce la qualifica di manufacturer al soggetto che li applica.
Questa formulazione mette in evidenza che la Commissione individua tre criteri gerarchici:
– presenza di un nome o marchio → manufacturer è il titolare del brand;
– assenza di marchio e imballaggio standard → manufacturer è il fabbricante materiale;
– assenza di marchio ma progettazione commissionata dal cliente → manufacturer è il committente che determina le specifiche dell’imballaggio.
È proprio quest’ultimo profilo (imballaggio personalizzato ma non marchiato) a rappresentare la novità interpretativa più significativa delle FAQ rispetto al solo testo del PPWR.
6) La dichiarazione di conformità deve utilizzare il linguaggio di ogni mercato di destinazione della merce. L’articolo 39(2) richiede che la DoC sia redatta o tradotta nelle lingue richieste da ciascuno Stato membro in cui il confezionamento è messo sul mercato, il che per un produttore che fornisce cinque mercati significa cinque versioni linguistiche.