L’INPS riassume le indicazioni per le richieste delle integrazioni salariali, a fronte di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
A questo proposito, è utile evidenziare che le presenti indicazioni:
- sono valide per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 40, D.Lgs. n. 148/2015);
- trovano applicazione in modo strutturale, in base alla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in aggiunta ad eventuali misure di carattere emergenziale, quali, ad esempio, quelle introdotte recentemente dal Decreto Agricoltura (vedi Altri post correlati).
In particolare, l’INPS ricorda che, nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, la richiesta di integrazione salariale può essere presentata con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e le prestazioni potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Le due richiamate causali sono alternative con riferimento agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili e rientrano tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE).