Pubblicato il Decreto che disciplina l’esenzione dall’uso del tachigrafo

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale che abroga e sostituisce il decreto del Ministro dei Trasporti del 20 giugno 2007, che aveva introdotto nell’ordinamento nazionale alcune delle deroghe relative ai tempi di guida, interruzioni e riposo previste dall’articolo 13 del regolamento (CE) 561/2006.

Il Decreto prevede nuove deroghe sul territorio nazionale alla normativa comunitaria sui tempi di guida e riposo nell’autotrasporto di merci e stabilisce l’esenzione dall’uso del tachigrafo per seguenti veicoli:

  1. a) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale;
  2. b) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
  3. c) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
  4. d) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
  5. e) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
  6. f) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
  7. g) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
  8. h) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento km.
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