Con un Decreto Direttoriale (n. 43 del 25/6/2025) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha adottato le modalità operative per la visualizzazione delle informazioni contenute nella “Patente a Crediti” di imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alla normativa vigente sia in materia di sicurezza sul lavoro, sia in materia di protezione e trattamento dei dati personali (consulta post correlato).
Di seguito, una sintesi delle modalità operative descritte nel nuovo Decreto Direttoriale.
Le informazioni nel portale Servizi riguardanti la patente a crediti sono organizzate nelle seguenti Sezioni:
a) Riepilogo impresa o lavoratore autonomo: Ragione Sociale o Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese
b) Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo (Legale Rappresentante o Delegato)
c) Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva o sospesa)
d) Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale
e) Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo se risulti una patente “sospesa”)
f) Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.
Accesso alle informazioni
Soggetti abilitati: titolari della patente o loro delegati; pubbliche amministrazioni; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST); organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale; responsabili dei lavori; coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e, infine, soggetti che affidano lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Tali soggetti sono abilitati, in base all’art. 2 co. 2 DM 132/2024, a visualizzare le informazioni della patente a crediti, nel rispetto della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali e nei limiti specificati di seguito.
Modalità di accesso
L’accesso avviene a mezzo SPID (livello 2 o superiore), CIE (livello 2 o superiore) e CNS, attraverso l’inserimento del codice fiscale del titolare della patente. L’accesso alla visualizzazione dei dati della patente a crediti è gestito in modo differente a seconda della tipologia di ruolo.
– Legali rappresentanti/Titolari della patente e Delegati: la visualizzazione è consentita ai soli titolari di patente che risultano legali rappresentanti pro-tempore, lavoratori autonomi o loro delegati, registrati nei sistemi dell’INL.
– Autodichiarazione per altri soggetti abilitati: le PA, i RLS o RLS, gli organismi paritetici, il responsabile dei lavori, i coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che affidano lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi per accedere devono autodichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 /2000, il titolo abilitante alla visualizzazione, pertanto l’accesso avviene tramite autodichiarazione del proprio ruolo.
– Gli organi di vigilanza (art. 13 del D. Lgs. 81/08): accedono alle informazioni della patente a crediti e alle ulteriori informazioni utili connesse alle specifiche finalità istituzionali perseguite, secondo modalità che saranno disciplinate da uno specifico atto.
Visualizzazione dei dati della patente da parte dei soggetti abilitati I dati visualizzabili variano in base al ruolo dell’utente (es. titolari della patente o loro delegati accedono a tutte le informazioni, mentre gli altri soggetti accedono solo a dati specifici).
In dettaglio:
1) Titolari della patente o loro delegati accedono a tutte le informazioni della patente (lett. a, b, c, d, e, f).
2) Pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1 co. 2 del D. Lgs. 165/2001) accedono alle informazioni sul Riepilogo impresa o lavoratore autonomo, sul Riepilogo Patente e sul Punteggio Patente (lett. a, c, d), al solo fine di verificare il possesso ed il mantenimento del titolo abilitante nell’ambito delle procedure di appalto.
3) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, accedono alle informazioni sul Riepilogo impresa o lavoratore autonomo, sul Riepilogo Patente e sul Punteggio Patente (lett. a, c, d), ai fini dello svolgimento della propria attività di controllo e anche per verificare, in caso di provvedimenti di sospensione, se il titolare della patente possa comunque portare a termine le attività in appalto o subappalto in corso di esecuzione.
4) Organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale (art. 51 co. 1-bis del D. Lgs. 81/08), accedono alle informazioni sul Riepilogo impresa o lavoratore autonomo e sul Riepilogo Patente (lett. a, c), ai fini delle proprie attività di controllo sulla efficacia del titolo abilitante.
5) Responsabili dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri, accedono alle informazioni sul Riepilogo impresa o lavoratore autonomo, sul Riepilogo Patente e sul Punteggio Patente (lett. a, c, d), ai fini della verifica del possesso del titolo abilitativo e anche per verificare, in caso di provvedimenti di sospensione, se il titolare della patente possa comunque portare a termine le attività in appalto o subappalto in corso di esecuzione.
6) Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, accedono alle informazioni sul Riepilogo impresa o lavoratore autonomo e sul Riepilogo Patente (lett. a, c), ai fini dello svolgimento della propria attività di coordinamento.
L’accesso è consentito solo in presenza di esigenze specifiche e attuali legate al ruolo di ciascun soggetto abilitato.
Conservazione e sicurezza dei dati
Le informazioni sulla Patente a crediti sono consultabili e conservate sulla piattaforma per l’intera durata della patente. Per alcune categorie di informazioni, come la data di fine sospensione della patente e i provvedimenti definitivi, la conservazione non può superare i 5 anni dal loro inserimento nella piattaforma informatica.
Nell’allegato A del Decreto Direttoriale sono indicate le misure di sicurezza tecniche e operative adottate dai sistemi informatici INL. Queste misure comprendono sia aspetti generali che specifici riguardanti il sistema della patente a crediti.
Tra i vari aspetti tecnici, si ritiene utile evidenziare che:
– sono previste verifiche a campione durante gli accessi ispettivi, per accertare l’effettivo possesso del titolo autodichiarato necessario per la visualizzazione delle patenti.
– ogni operazione di visualizzazione è tracciata, includendo dati come il codice fiscale dell’utente e dell’impresa, ruolo autodichiarato e la data e l’ora dell’operazione. I log delle visualizzazioni vengono conservati per un periodo di 5 anni.