A seguito di una recente modifica legislativa, a decorrere dal prossimo mese di luglio 2018 sarà vietato corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento degli stipendi.
A decorrere dal prossimo 1° luglio gli stipendi potranno essere pagati esclusivamente tramite banca / ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:
– bonifico bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
– emissione di assegno bancario intestato al lavoratore e consegnato direttamente al – lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato;
strumenti di pagamento elettronico.
Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:
– instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
– rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici (colf e badanti), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Nonostante il divieto abbia decorrenza dal prossimo 1° luglio, si consiglia di utilizzare sin da subito gli strumenti di pagamento previsti dalla norma: bonifico bancario ed assegno intestato al lavoratore.
Aosta, 8 gennaio 2018