Con la conversione in legge del D.L.116/2025, il cosiddetto decreto “Terra dei fuochi” (L.147/2025), sono state modificate diverse sanzioni in campo ambientale e sono state apportate anche diverse modifiche alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.
Queste disposizioni sono in vigore dal giorno 8 ottobre 2025.
Nello specifico le modifiche legislative prevedono:
- nel caso di ritiro di apparecchiature usate “uno contro uno” o “uno contro zero”, al momento della consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l’apparecchio sostituito possono ora ritirare anche tutti gli altri RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente;
- i distributori possono effettuare il deposito dei RAEE raccolti sia presso i propri punti vendita sia presso altri luoghi. Le novità in sede di conversione consistono nello specificare che “in entrambi i casi” questi luoghi devono essere comunicati al Centro di Coordinamento RAEE (CDC RAEE). Inoltre, è stata introdotta una sanzione per la loro mancata comunicazione compresa tra 2.000 e 10.000 euro;
- una sanzione è stata, inoltre, prevista in caso di mancata comunicazione annuale al CDC RAEE da parte dei distributori dei quantitativi di RAEE da loro ricevuti: si applica una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro. Questi importi sono ridotti alla metà in caso di comunicazione inesatta o incompleta.
In base all’art.11 co.8 del D. Lgs. 49/2014, si ritiene che tali disposizioni, così modificate, si applichino anche agli installatori e centri di assistenza che ritirano RAEE.
Infine, vi segnaliamo che Il CDC RAEE ha pubblicato un approfondimento su queste disposizioni, comprensivo delle modalità di iscrizione e comunicazione annuale citate nelle sanzioni consultabile al seguente link: https://www.cdcraee.it/news/in-g-u-il-decreto-legge-terra-dei-fuochi-le-novitaper-i-distributori-di-aee/.