Lavoro: nel Jobs Act introdotte novità per l’uso dei voucher

Almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, gli imprenditori e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare un sms o una e-mail all’Ispettorato nazionale del lavoro: è questa una delle novità del decreto correttivo del “Jobs act”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre e in vigore dal giorno successivo, che contiene diverse modifiche su lavoro occasionale, apprendistato e ammortizzatori sociali.

Comunicare l’intenzione di utilizzare i voucher prima che inizi la prestazione è molto importante, perché impedisce comportamenti scorretti, come ad esempio giustificare a posteriori la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto. Questo obbligo è stato reso più stringente, in quanto deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato il voucher, con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell’arco della stessa giornata, nel caso in cui vengano svolte ore di lavoro frazionate.

Nell’sms o dell’e-mail inviati alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, devono essere indicati i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Resta tuttavia da capire come si potrà gestire l’adempimento, fino a quando non saranno fornite indicazioni precise dal Ministero: la legge non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio, ma nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente, ovvero sms al numero 339 9942256 oppure e-mail a intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

L’obbligo di comunicazione non vale per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico, mentre gli imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore relativi all’utilizzo in un arco di tempo fino a 3 giorni, senza comunicare inizio e fine della prestazione.

Il decreto correttivo introduce anche una sanzione amministrativa, che varia da euro 400 a euro 2.400.

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