Importanti novità per gli esercenti attività noleggio veicoli senza conducente

È stato pubblicato in GU il decreto di conversione del DL 11 aprile 2025, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” (c.d. Decreto sicurezza).

Il decreto ha integrato l’art. 17 del DL 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo che, insieme al Decreto 29 ottobre 2021 del Ministero dell’Interno, aveva previsto la piattaforma CaRGOS.

Le modifiche introdotte riguardano l’art. 2 del DL 11 aprile 2025, n. 48, in vigore dal 12/04/2025, prevedendo:

  • Ulteriori informazioni da inserire in sede di comunicazione: gli esercenti dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, devono comunicare oltre ai dati identificativi riportati nel documento di identità* esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo**(Autovetture, Furgoni, Autobus, Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Autosnodati, Autocaravan, Mezzi d’opera) anche i dati identificativi del veicolo con particolare riferimento al numero di targa, al numero di  telaio, agli  intervenuti  mutamenti  della  proprietà  e  ai  contratti  di subnoleggio;
  • L’apparato sanzionatorioil contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206.

* I documenti d’identità riconosciuti sono:

– carta id. diplomatica

– carta identità elettronica

– carta di identità

– passaporto diplomatico

– passaporto ordinario

– passaporto di servizio

– patente di guida

 **Con autoveicolo si intende la definizione prevista dall’art. 54 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 ovvero: veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al max 9 posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al max 9 posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; 

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.

n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

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