A partire dal 15 agosto 2018, data in cui entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014 in attuazione di quanto stabilito a livello europeo (direttiva 2012/19/UE) entreranno in vigore alcune novità per la gestione dei RAEE.
Seppure formalmente la definizione di AEE non venga modificata, tale nuovo approccio farà ricadere nell’ambito di applicazione della normativa sui RAEE molte apparecchiature e componenti prima escluse.
Ma non solo: la modalità di classificazione di un bene come AEE (e, dunque, come RAEE nel momento in cui diventa rifiuto) è meno circoscritta, poiché si supera la vecchia classificazione con 10 categorie ben individuate (in base alla quale, sostanzialmente, se un prodotto non ricadeva nell’elenco non veniva individuato come AEE e quindi come RAEE) e introduce un criterio cosiddetto “aperto”, in base al quale tutte le apparecchiature che rispondono alla definizione di AEE rientrano nella relativa disciplina – a meno che non siano riconducibili alle esclusioni esplicitamente previste.
Ciò comporterà, soprattutto nella prima fase di operatività di queste novità, la necessità di valutare, per molti prodotti/componenti prima esclusi, una loro eventuale classificazione come AEE.
Per guidare questo processo, il Comitato di Vigilanza e controllo RAEE ha pubblicato una guida operativa che ha l’obiettivo di guidare le imprese nell’applicazione del nuovo ambito di applicazione RAEE.
Pur fornendo uno schema decisionale e alcuni esempi concreti, in realtà anche la guida non copre le molteplici fattispecie che sarà necessario valutare, rinviando le risposte, caso per caso, su richieste specifiche che imprese e associazioni potranno fare formalmente scrivendo al Comitato stesso: segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it.
Tenuto conto di ciò, quale sarà l’impatto per le imprese?
– Per coloro che già si configuravano come produttori/importatori di AEE, le novità implicano la necessità di adeguare la classificazione delle AEE con le nuove categorie; tale riclassificazione verrà effettuata in automatico da parte del Registro AEE e pertanto l’impresa dovrà solo verificare la correttezza di tale riclassificazione e, se necessario, integrarla.
– Per le imprese che producono/importano apparecchiature che prima non erano AEE ma che adesso lo saranno, a partire dal 15 dovranno essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i produttori (iscrizione al registro, adesione ad un consorzio, obblighi di comunicazione e informazione)
– Per le imprese della filiera (distributori, installatori, centri di assistenza), le novità avranno effetto laddove un apparecchiatura che rientra nel nuovo campo di applicazione diventerà rifiuto e, dunque, dovrà essere gestita come RAEE.
Per dare risposta ad alcuni primi quesiti emersi, di seguito trovate i relativi documenti.
Allegato_Prot 110_18 _ La gestione dei RAEE
Aosta, 18 luglio 2018