Formazione Buon Funzionamento Tachigrafo

Il Ministero dell’Interno ha diffuso una nota che reca: “Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi”.

Prima di entrare nel merito della suddetta nota ministeriale, ricordiamo che il DD n.215/2016 introduce indicazioni affinché le imprese interessate possano fornire ai conducenti, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, formazione ed istruzioni adeguate sul buon funzionamento dei tachigrafi, nonché effettuare controlli regolari per garantire il rispetto di tale normativa così come sancito dall’articolo 10, comma 2 del Regolamento (CE) n.561/2006 e alle disposizioni del Regolamento (UE) n.165/2014, articolo 33, comma 1.

L’articolo 33, comma 3 , del citato Reg. n.165/2014, prevede poi che le imprese di autotrasporto POSSANO ESSERE SOLLEVATE DALLA CORRESPONSABILITÀ (art. 174, comma 14 Codice della Strada) in materia di infrazioni (in tema di tachigrafi) commesse dai propri autisti nel caso in cui: GARANTISCANO AI PROPRI CONDUCENTI FORMAZIONE, ISTRUZIONI ED EFFETTUINO I NECESSARI CONTROLLI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEI TACHIGRAFI.

Nella concertazione con il MIT per la pratica attuazione del regolamento, tra gli tra gli obiettivi che la CNA Fita e le altre associazioni si erano prefisse, c’era quello di introdurre un automatismo che sollevasse l’impresa dalla corresponsabilità a fronte della prova di aver assolto a tutti gli obblighi prescritti dall’articolo 10, comma 2 del Regolamento (CE) n.561/2006 e dalle disposizioni del Regolamento (UE) n.165/2014, articolo 33, comma 1.

La nota diffusa dal Ministero dell’Interno il 24 Marzo 2017, rappresenta un primo passo verso questa direzione.

Con essa si danno infatti indicazioni agli organi di controllo su strada di NON ELEVARE neppure il verbale di contestazione nel caso in cui l’autista abbia commesso INFRAZIONI LIEVI e, “nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale”, sia data prova di aver assolto agli oneri di formazione, istruzione e controllo utilizzando i documenti previsti dal DD n.215/2016.

Il Ministero dell’Interno precisa poi che per infrazioni lievi devono intendersi quelle relative al Reg. (CE) n.561/2006 definite come INFRAZIONI MINORI – IM – nell’allegato III del Reg. (UE) 2016/403. 

La nota evidenzia poi che la responsabilità dell’impresa, per le infrazioni commesse dai conducenti, può essere del tutto esclusa quando, oltre a dimostrare di aver somministrato la specifica formazione, fornito i dipendenti di idonee istruzioni sul buon funzionamento del tachigrafo ed effettuato controlli periodici, abbia organizzato la loro attività in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento n. 165/2014 e del Capo II del Regolamento n. 561/2006:

“Personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo”

In tutti gli altri casi, gli organi di controllo su strada provvederanno ad elevare il verbale e, se ne ricorrono le circostanze, applicare l’articolo 174, comma 14: l’impresa potrà fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

In caso di ricorso, la più volte citata nota del Ministero dell’Interno, evidenzia che ai fini del suo accoglimento, oltre all’attività prevista dal DD n.215/2016, per dimostrare che l’infrazione dell’autista non dipende da inefficienze organizzative imputabili all’impresa, “va valutata positivamente la produzione di un CONTRATTO DI TRASPORTO IN FORMA SCRITTA o di ISTRUZIONI SCRITTE compatibili con le norme in esame”. In tal caso si fa riferimento al comma 4 dell’art. 7 del D. Legislativo 286/2005 (come modificato dalla Legge 4 Agosto 2010 n°127 – G.U. n°186 dell’11.8.2010) che stabilisce che in caso di trasporto effettuato sulla base di un CONTRATTO STIPULATO IN FORMA NON SCRITTA (cioè senza gli elementi dell’articolo 6 del decreto 286/2005), le ISTRUZIONI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL TRASPORTO DEVONO TROVARSI A BORDO DEL MEZZO, contenute all’interno della scheda di trasporto o nella documentazione equivalente o allegate a quella ad essa equipollente.

Aosta, 28 marzo 2017

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