F-gas: il punto della situazione per gli autoriparatori (Regolamento CE 307/2008)

Le imprese e i relativi addetti che si occupano del recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore fino a 9 posti compreso il conducente hanno l’obbligo di frequentare un corso di formazione specifico, organizzato da un ente accreditato che rilascerà un Attestato Formativo, e di iscriversi al Registro delle persone e delle imprese certificate.

L’importanza di mantenere il patentino e la certificazione F-gas è data dal fatto che in ottemperanza al nuovo regolamento europeo n. 517/2014 in materia di F-Gas, dal 1° Gennaio 2015 l’acquisto e la vendita di Gas Fluorurati ad effetto serra sono subordinate al possesso dei requisiti prescritti nel regolamento (patentino personale/certificazione azienda).

Nello specifico, gli utilizzatori finali che acquistano F-gas per installazione, assistenza e manutenzione (es. frigoristi, termotecnici, autofficine e altri ancora) possono farlo solo se in possesso del “patentino”, che devono esibire all’atto dell’acquisto.

Anche il venditore ha l’obbligo di registrare il nominativo, il numero di patentino e la quantità di gas acquistata dal cliente.

CNA Valle d’Aosta invita gli associati a controllare di essere in possesso dei requisiti richiesti in quanto il Ministero dell’Ambiente ha iniziato ad impostare un serio ed organico sistema di controlli nei confronti delle imprese non certificate che continuano ad operare nel settore degli f-gas.

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