Divieto TPO negli smalti: vademecum per le imprese

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/877, l’Unione Europea impone il divieto assoluto di utilizzo di una serie di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) nei prodotti cosmetici.

A partire dal 1° settembre è vietata pertanto l’immissione sul mercato, la distribuzione e l’uso di cosmetici contenenti oltre 20 nuove sostanze ritenute pericolose, tra cui il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), sostanza largamente utilizzata nei gel UV per unghie.

Al riguardo è intervenuta anche una circolare del Ministero della salute con alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo professionale nei centri estetici di prodotti cosmetici contenenti TPO dopo il 1° settembre.

Le nuove norme rappresentano certamente un passo avanti per la sicurezza dei cosmetici, ma comportano anche un impegno immediato per le imprese del settore.

Dal 1° settembre, infatti, per i centri estetici:

  • Non è più possibile utilizzare o cedere in alcun modo alla clientela cosmetici contenenti TPO, anche se acquistati precedentemente al 1° settembre.
  • Non è previsto alcun periodo di smaltimento scorte: i prodotti non conformi devono essere considerati non utilizzabili
  • Le autorità competenti (ASL, NAS) effettueranno controlli per accertare il rispetto della norma, e l’uso di prodotti vietati espone a sanzioni.

Si fa presente che dalla normativa non è possibile evincere nessun meccanismo automatico di rimborso/sostituzione/smaltimento a carico dei fornitori per i prodotti acquistati prima del 1° settembre.

CNA Benessere e Sanità invita le imprese del settore a seguire alcuni step per adeguarsi ai nuovi obblighi gestendo al meglio i rapporti con i propri fornitori:

  1. Verificare i prodotti in uso
  • Controllare l’INCI (elenco ingredienti) di ogni cosmetico, in particolare dei gel UV per unghie
  • Cessare immediatamente l’utilizzo dei prodotti vietati
  • In caso di dubbio, richiedere una dichiarazione scritta di conformità al Reg. (UE) 2025/877 ai propri fornitori

2. Verifica dei contratti commerciali e accordi con i fornitori

  • Verificare attentamente i contratti commerciali sottoscritti per accertare diritti e obblighi delle parti, con speciale attenzione a richiami, gestione delle scorte non conformi, resi/sostituzioni/smaltimento
  • In caso di grossi quantitativi acquistati di recente, è opportuno far valere il proprio potere contrattuale, chiedendo ai fornitori agevolazioni in merito a reso, sostituzione, sconto su futuri acquisti

3. Gestione delle scorte

  • Separare le scorte contenenti sostanze vietate
  • Cercare un accordo con il fornitore per lo smaltimento/reso dei prodotti cosmetici eventualmente in stock di magazzino e smaltirli correttamente nel caso si proceda in autonomia;
  • Conservare le fatture e la documentazione di magazzino per le opportune rettifiche contabili
  1. Smaltimento scorte
  • Il fatto che il TPO sia stato vietato come sostanza cosmetica non modifica in alcun modo le regole di smaltimento previste per gli smalti, restano valide le ordinarie norme ambientali
  • Per quanto riguarda lo smaltimento dei contenitori di smalti sigillati e non utilizzati, questi vanno gestiti e classificati come rifiuti speciali pericolosi
  • In merito ai contenitori di smalti aperti, possono essere smaltiti con le consuete modalità e codici già in uso (imballaggi contaminati da sostanze pericolose)
  • Rivolgersi alle sedi CNA di appartenenza per ottenere le indicazioni necessarie e gestire correttamente lo smaltimento
  1. Nuovi acquisti

È importante che le imprese verifichino l’INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima dell’acquisto e chiedano ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti la conformità al Reg. (UE) 2025/877.

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