Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di fitofarmaci a uso professionale

Dal 26 novembre 2015, il possesso del certificato di abilitazione (ex-patentino) all’acquisto e all’utilizzo di fitofarmaci ad uso professionale è requisito indispensabile per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, qualunque sia la tipologia e la classificazione di pericolo di tali prodotti.
Tale obbligo vige anche per i soggetti che operano nel settore extra-agricolo che nell’ambito dei servizi manutentivi, acquistano e utilizzano i fitofarmaci.

Il certificato di abilitazione è rilasciato esclusivamente a seguito della partecipazione ad un corso di base, della durata di 20 ore, a cui segue un esame di verifica.
Sono esenti dalla frequenza al corso, ma non dall’esame finale, i possessori dei seguenti titoli di studio: diploma d’istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.
Coloro che sono già in possesso di un patentino scaduto o prossimo alla scadenza, dovranno invece frequentare il corso di rinnovo della durata di 12 ore.
I patentini soggetti a rinnovo sono quelli rilasciati dal 2002 in poi e già scaduti o con scadenza prevista nell’anno 2016.

Richiesta di pre-iscrizione
Le procedure regionali per il riconoscimento dei corsi organizzati da organismi di formazione accreditati sono tutt’ora in corso e pertanto non è ancora possibile l’attivazione dei momenti formativi. Tuttavia, al fine di permettere agli utilizzatori professionali di proseguire le consuete attività manutentive che prevedono l’uso di fitofarmaci, la Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, in accordo con la struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, rilascia una specifica autorizzazione all’acquisto a coloro che presentino richiesta di pre-iscrizione ai futuri momenti formativi solo dei soli prodotti non appartengono alle classi tossicologiche Molto tossico, tossico e nocivo o che riportino in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuate nella nota del Ministero della salute prot. n. 19953 del 15 maggio 2015 scaricabile alla pagina web: http://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/fitofarmaci_normativa_i.aspx.

Obblighi
Oltre al possesso del certificato di abilitazione, gli utilizzatori professionali dovranno sottostare agli obblighi previsti dal DLgs 150/2012, connessi alle modalità di registrazione degli interventi, alle modalità di stoccaggio e di manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze.
La registrazione degli interventi è prevista dall’articolo 16 del d. lgs. 150/2012 anche nel caso di utilizzo extra-agricolo, su un registro chiamato “registro dei trattamenti” che deve riportare:
i dati identificativi della ditta che effettua i trattamenti;
la zona trattata e relativa estensione; la data del trattamento, il nome del prodotto impiegato, la relativa quantità impiegata (espressa in kg o in litri) e l’avversità che ha reso necessario il trattamento.
In caso di trattamenti in ambito extra-agricolo, o su colture non edibili, l’aggiornamento deve avvenire entro 30 giorni dall’esecuzione trattamento stesso. La compilazione del registro è a carico all’esecutore materiale del trattamento che, oltre al certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo (o patentino fitosanitario) in corso di validità deve possedere delega all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari a firma del legale rappresentante della ditta. Tale delega va conservata assieme al registro dei trattamenti.
L’esecutore del trattamento ha l’obbligo di sottoscrivere annualmente le annotazioni riportate sul registro. Lo stesso obbligo è in carico al legale rappresentante della ditta (delegante).
Il registro dei trattamenti deve essere conservato per i tre anni successivi a quello cui si riferiscono i trattamenti assieme alle fatture d’acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati. L’acquisto dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti può essere realizzato solo dal possessore del certificato (o del patentino fitosanitario) che lo deve esibire al venditore per la registrazione prevista a norma di legge. La fattura relativa ai prodotti può essere intestata all’ente solo su esibizione al rivenditore, da parte dell’acquirente, della delega all’acquisto e all’utilizzo a firma del legale rappresentante della ditta stessa.

Manipolazione e stoccaggio
La manipolazione, lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari nonché la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze devono essere eseguiti rispettando il contenuto dell’allegato IV al DM 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Sicurezza
Si ricorda inoltre che ai fini della riduzione dei rischi derivanti dall’utilizzo di prodotti fitosanitari, oltre alla dotazione nei confronti del personale di adeguargli dispositivi di sicurezza individuale devono essere rispettati gli obblighi previsti dal punto A.5.5 e A.5.6 del Piano di Azione nazionale sull’uso sostenibile dei fitofarmaci approvato con DM 22 gennaio 2014 citato nel paragrafo precedente (divieto di impiego di prodotti che riportino in etichetta determinate frasi di rischio elencate ai punti di cui sopra, avviso della popolazione del trattamento effettuato con apposizione di cartelli che indichino la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso dell’area trattata, ecc.).

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