Bonus elettrodomestici 2025

Con il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 22 ottobre 2025, sono state definite le modalità operative per la concessione del c.d. “Bonus Elettrodomestici 2025“, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025).

Tale misura ha l’obiettivo di incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, promuovendo la sostenibilità e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti.

 Oggetto e finalità del contributo
Il contributo consiste in un voucher digitale, erogato tramite la piattaforma informatica gestita da PagoPA S.p.A., che consente uno sconto in fattura al momento dell’acquisto di un elettrodomestico nuovo, a condizione che sia sostituito un apparecchio della stessa tipologia e di classe energetica inferiore, da rottamare presso il punto vendita aderente all’iniziativa.

Importo del contributo
Il Bonus Elettrodomestici, per il quale sono stati stanziati 50 milioni di euro, è un contributo che permette di ottenere uno sconto del 30% sull’acquisto di specifiche tipologie di elettrodomestici specificamente elencate, ad alta efficienza energetica (il Decreto indica le classi minime di efficienza per ciascuna categoria) e prodotti nell’UE.

La norma prevede che lo sconto sia applicato nel limite massimo di 100 euro, elevato a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro, a fronte della contestuale rottamazione di un elettrodomestico della stessa tipologia di quello acquistato, ma con prestazione energetica inferiore.

Il bonus, rimborsato al venditore, sarà erogato tramite un voucher, che ha una validità temporale limitata, pari a 15 giorni solari dalla sua emissione. L’Utente finale che intenda effettuare l’acquisto di un Elettrodomestico mediante utilizzo del Voucher deve, pertanto, effettuare l’operazione entro le ore 23:59 del quindicesimo giorno dall’emissione dello stesso.

Per la presentazione delle richieste, la norma ha previsto il ricorso ad una piattaforma informatica gestita da PagoPA SpA, che verifica i requisiti, incrociando i dati con quelli disponibili nelle banche dati dell’Anagrafe Nazionale e dell’INPS.

Possono aderire all’iniziativa esclusivamente i Venditori le cui società risultino regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese e attive, vale a dire non in stato di liquidazione volontaria o non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, che siano in possesso di uno o più dei seguenti codici ATECO 2025:

  • 47.12.10 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici;
  • 47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
  • 47.11.02 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi;
  • 47.12.20 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico;
  • 47.12.30 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e piante;
  • 47.12.40 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi.

Procedura operativa per i venditori
I venditori (anche quelli che operano solo online) che intendono aderire all’iniziativa dovranno quindi registrarsi sulla piattaforma e dovranno necessariamente accettare i voucher. Al momento dell’acquisto, il venditore dovrà ridurre il prezzo dell’elettrodomestico indicando, poi, in fattura il prezzo originale, il valore del contributo e l’obbligo di smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Il venditore otterrà il rimborso del bonus da Invitalia, solo dopo il termine per il diritto di recesso del cliente. Dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa all’acquisto e allo smaltimento. Invitalia S.p.A. verifica l’effettiva iscrizione del Venditore sul portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. La mancata dimostrazione dell’iscrizione al portale da parte del Venditore o dell’operatore suo delegato impedisce l’iscrizione alla Piattaforma informatica, oppure comporta la successiva cancellazione del Venditore dall’elenco di cui al precedente comma 5.

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