Adempimenti CONAI per il settore odontotecnico

Nell’ambito delle campagne che il CONAI periodicamente svolge per informare e sollecitare le aziende sui relativi obblighi, sono pervenute diverse comunicazioni ad imprese del settore odontotecnico.

Pertanto riteniamo utile fornirvi un riepilogo degli obblighi CONAI, con specifico riferimento al settore.

Ricordiamo in primis che gli obblighi CONAI derivano dalla normativa in materia di imballaggi contenuta nel Testo Unico ambientale /(d.lgs 152/2006). In particolare l’art. 221 prevede che “i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. […]. A tal fine […] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi”.

Pertanto gli obblighi CONAI riguardano 2 soggetti distinti:

  • i produttori ed importatori di imballaggi che, oltre a dover aderire al CONAI (ed al Consorzio di filiera sulla base del/i materiale/i di riferimento), devono applicare, dichiarare e versare il Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo.

gli utilizzatori di imballaggi, che hanno solo un obbligo di adesione al CONAI, che implica il versamento di una quota di adesione pari a € 5,16 più una quota variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a € 500.000,00.

Per quanto riguarda gli odontotecnici, non siamo certamente nel caso dei produttori, ma di norma si possono configurare come utilizzatori di imballaggi e dunque rientrare nell’obbligo di sola adesione. Sono opportune però alcune precisazioni.

Infatti, l’utilizzatore per eccellenza è colui che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. Pertanto, se l’odontotecnico svolge solo una prestazione di servizio (ad esempio operando all’interno di uno studio dentistico) e non acquista imballaggi vuoti per la commercializzazione dei prodotti della propria attività, non si configura come utilizzatore di imballaggi e non è soggetto ad alcun obbligo CONAI.

Nel caso in cui invece l’impresa acquista imballaggi vuoti con cui cede a terzi le protesi dentarie si ricade nel suddetto obbligo di adesione in qualità di utilizzatore di imballaggi. Anche in questo caso, però, occorre fare una precisazione.

Infatti il CONAI da tempo ha previsto una particolare esenzione dal contributo ambientale per imballaggi primari di dispositivi medici e prodotti farmaceutici ceduti a strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito Assinde.

In questo caso, fermo restando l’obbligo di adesione al CONAI, l’impresa può fare richiesta di esenzione ex-ante attraverso uno degli appostiti moduli del CONAI (6.12 e 6.13); da gennaio 2018 è stata prevista anche la possibilità di fare richiesta di rimborso ex-post (rispetto all’acquisto dell’imballaggio).

Tale opportunità consente all’impresa, che in quanto utilizzatore di imballaggi sostiene il costo del contributo ambientale al momento dell’acquisto dello stesso, di esserne esentata; in ogni caso, tenuto conto dell’impatto economico normalmente limitato che di norma ha il contributo ambientale sugli imballaggi acquistati dalle imprese del settore odontotecnico, suggeriamo di valutare caso per caso la convenienza economica ad avviare tale procedura. Nel caso in cui si opti per questa procedura, è opportuno che la comunicazione venga effettuata al momento dell’adesione.

Da ultimo, vi ricordiamo che nel caso gestiate la procedura di adesione per le nostre imprese del settore, è possibile indicare la CNA, già nel modulo di adesione, a rappresentare l’impresa in Assemblea CONAI.

Per tutti i dettagli e la modulistica vi indichiamo il link alla Guida CONAI 2018: http://www.conai.org/notizie/pubblicata-la-nuova-guida-al-contributo-ambientale-2018/

Aosta, 15 marzo 2018

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