Shopper, aggiornamenti relativi all’ultima circolare Ministeriale e al parere del Consiglio di Stato

Nel corso delle ultime settimane sono intervenuti alcuni ulteriori chiarimenti in merito alla ormai nota e più volte discussa vicenda della commercializzazione degli shopper.
In particolare, tramite una nuova circolare, il Ministero dell’Ambiente tratta alcuni aspetti su cui vi era necessità di fornire ulteriori chiarimenti, anche alla luce dei molti quesiti posti da più parti.
La circolare conferma in buona parte le interpretazioni che vi avevamo precedentemente fornito, ma rimangono ancora alcuni aspetti non perfettamente chiari come, ad esempio, la precisa individuazione di cosa si intenda per “esercizio commerciale” soggetto all’obbligo.

Ricordiamo, in proposito che nelle precedenti circolari CNA aveva già fornito la propria interpretazione in base alla quale le attività artigianali ricadono negli obblighi solo laddove svolgano un’attività, seppure secondaria, di commercio (ad esempio, attività quali le tintolavanderie o di parrucchiere/estetica che vendono prodotti al cliente).
A chiarire ulteriormente alcuni aspetti, relativi in particolare alla possibilità di utilizzo di sacchetti che il consumatore abbia acquistato al di fuori dell’esercizio commerciale e a quali conseguenti obblighi di controllo sia soggetto l’esercente, è intervenuto anche il Consiglio di Stato con un parere in risposta al Ministero della Salute.

In allegato trovate l’approfondimento elaborato da Area consulting di Sixtema – Ambiente, Alimentare e Adempimenti Amministrativi (Interpreta).

Aosta, 10 aprile 2018

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