Con il provvedimento n. 424470/2025 l’Agenzia delle Entrate conferma ufficialmente che l’obbligo di collegamento tra POS e registratori di cassa scatterà dal 1° gennaio 2026.
Vengono quindi definite le modalità con cui gli esercenti potranno abbinare gli strumenti per i pagamenti elettronici (POS fisici e/o software per pagamenti online), con quelli di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico o server RT) come richiesto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). In sintesi, la soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un intervento “fisico” sui dispositivi ma l’utilizzo di un servizio online, ad hoc, che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia.
Modalità di collegamento
Il collegamento tra i due strumenti dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la funzionalità web “Gestisci Collegamenti” che sarà disponibile nell’area riservata “sezione corrispettivi” del portale Fatture e corrispettivi, registrando il dato identificativo di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato.
Per facilitare l’esercente, la procedura esporrà i dati relativi agli strumenti di pagamento di cui quest’ultimo risulta titolare sulla base delle informazioni comunicate all’Agenzia dagli operatori finanziari. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, si registra anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.
Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dall’esercente, accedendo al portale, oppure tramite un soggetto delegato con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la procedura web, il collegamento sarà effettuato utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web. L’operazione di collegamento tra gli strumenti dovrà essere effettuata solo una volta e ripetuta solo in caso di variazioni successive, ad esempio in caso di attivazione di un nuovo POS o disattivazione di uno precedentemente registrato.
Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.
Termini di registrazione
Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 (ovvero quelli con un contratto di convenzionamento in essere), è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online nell’area riservata per completare la registrazione.
Per gli strumenti di pagamento il cui contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere stabilito a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Quindi, una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. A titolo esemplificativo, laddove sia attivato un nuovo POS il 1° febbraio, in collegamento con un registratore telematico, la registrazione del collegamento tra i due strumenti dovrà essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata, a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile.
Modalità di trasmissione dei dati
La memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento e il relativo ammontare. I dati dei pagamenti memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata a su base giornaliera all’Agenzia delle entrate con le modalità e le regole tecniche già operative, mediante la trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri.
Quindi, gli esercenti dovranno essere particolarmente attenti poiché dovranno sempre indicare correttamente la tipologia di pagamento ricevuta (contanti o elettronico) a fronte di ciascuna vendita, tramite l’apposita funzionalità presente nei registratori telematici. In caso contrario, le differenze tra pagamenti elettronici ricevuti e corrispettivi memorizzati e trasmessi potrebbero generare anomalie sanzionabili.
Sanzioni
Sotto il profilo sanzionatorio, la legge di Bilancio 2025 modificando l’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97 ha disposto che nel caso di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici, si applicano le sanzioni previste per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri.
Quindi, il mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi comporta l’irrogazione di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro; nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici si applica invece la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, oltre alle possibili sanzioni accessorie relative alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati.