A partire dall’8 agosto 2025 è possibile presentare le domande relative alla misura introdotta dall’articolo 1, comma 186 della legge di Bilancio 2025. L’agevolazione consiste in una riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti che effettuano la prima iscrizione alle gestioni autonome di Artigiani e Commercianti nell’anno 2025.
Lo sgravio si applica sia ai contributi c.d. fissi, sia a quelli calcolati a percentuale sul reddito eccedente il minimale, e non si cumula con altri benefici contributivi quali la riduzione del 50% riservata ai pensionati ultrasessantacinquenni, e quella del 35% riservata ai soggetti aderenti al regime fiscale forfetario.
L’agevolazione spetta altresì in caso di attività condotta in regime forfettario e si applica, in ogni caso, per un periodo massimo di 36 mesi.
Qualora l’importo complessivamente versato con l’applicazione dello sgravio, dovesse risultare inferiore a quello rapportato alla contribuzione dovuta sul minimale di reddito annualmente stabilito, è prevista l’applicazione di una contrazione del periodo di copertura previdenziale.
È possibile presentare la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”.
L’accesso può essere effettuato al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
In fase di istruttoria della domanda, il richiedente è chiamato a sottoscrivere la dichiarazione di non superamento dei limiti di aiuti concedibili in tale ambito e l’applicazione del beneficio permane, senza soluzione di continuità, anche in caso di variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma etc.), in tal caso quindi, non sarà necessario presentare una nuova domanda da parte del beneficiario.