Serramentisti: chiarimenti sul Decreto requisiti minimi

In materia di efficienza energetica dei serramenti, sussistono due tipologie di limiti per il 2017: limiti obbligatori previsti dal Decreto Requisiti Minimi e limiti da rispettare solo per chi vuole usufruire degli incentivi fiscali.

Uscito ad agosto 2015 e oggetto di FAQ da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in estate 2016, il Decreto Requisiti minimi prevede che:
– i valori termici dei serramenti nei casi di nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti debbano essere richiesti dal progettista
– per le riqualificazioni energetiche (tra cui la sola sostituzione di serramenti) i limiti (in W/mqK) per i serramenti sono di 2.1 in zona D, 1.9 in zona E, 1.7 in zona F
– i valori termici sopra citati devono essere rispettati anche per i cassonetti quando si interviene su questi ultimi (sola coibentazione o sostituzione)
– il valore gtot deve essere rispettato quando è presente un qualsiasi sistema oscurante o schermatura solare (persiane, avvolgibili, antoni, …).

SGRAVIO FISCALE 65%
Nella Bozza del Disegno di Legge Bilancio 2017 vengono confermati i limiti di trasmittanza termica per l’Ecobonus del 65% e prorogate di un anno sia le detrazioni del 65% che quelle del 50% per ristrutturazione. I limiti previsti (in W/mqK) sono di 2.0 in zona D, 1.8 in zona E, 1.6 in zona F.

Aosta, 24 novembre 2016 

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