Omesso versamento di ritenute: nuove sanzioni penali per i sostituti d’imposta

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (mod. 770) ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai lavoratori, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”: il nuovo regime tributario ha modificato l’impianto normativo precedente introducendo nuove sanzioni penali per i sostituti d’imposta.

L’obbligo di versare le ritenute al Fisco è collegato alla effettiva erogazione degli emolumenti ai dipendenti/collaboratori: ogni volta che il datore di lavoro/committente provvede al pagamento della retribuzione/compenso, sorge a suo carico l’obbligo di versare le somme dovute al Fisco entro il 16 del mese successivo.

Il mancato versamento costituisce reato nel caso in cui l’irregolarità riguardi ritenute che risultano dovute sulla base delle dichiarazione o risultino dalla certificazione rilasciata ai lavoratori o, ancora, nel caso in cui l’irregolarità di versamento si protragga oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta o riguardi un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

L’eventuale insolvenza generata dallo stato di crisi del sostituto d’imposta non esclude il dolo generico del reato, anche se recentemente si sta sviluppando un orientamento più possibilista circa l’esclusione del dolo generico quando si verifichi un evento di forza maggiore che determini una situazione di crisi di liquidità imprevedibile da parte del sostituto d’imposta in prossimità della scadenza del termine per il versamento delle ritenute alla fonte. Tale tesi necessita di un rigoroso e puntuale onere probatorio da parte del sostituto d’imposta circa l’insussistenza del dolo.

Aosta, 2 novembre 2016 

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