LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Da oggi 1° febbraio 2021 entra in vigore la lotteria degli scontrini, quale nuova misura centrale del piano di lotta all’evasione fiscale già avviato con il cashback, al fine di incentivare i contribuenti a richiedere l’emissione dello scontrino elettronico e a pagare con strumenti tracciabili.

  • 1° febbraio 2021, data di emanazione del provvedimento attuativo che segna la data di inizio della lotteria degli scontrini con tutte le modalità per partecipare all’estrazione dei premi;
  • 1° marzo 2021, data a partire dalla quale si potrà effettuare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, nel caso in cui gli esercenti si rifiutino di acquisire il codice lotteria del cliente;
  • 31 marzo 2021, termine ultimo per gli esercenti tenuti all’adeguamento del software di tutti i Registratori Telematici (RT) per trasmettere i dati dei corrispettivi con il nuovo tracciato versione 7.0.

Possono partecipare alla lotteria tutti i cittadini di maggiore età residenti in Italia e tutti gli esercenti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante RT o procedura web dell’Agenzia delle Entrate (documento commerciale online).

In particolare, i cittadini possono partecipare solo se effettuano acquisti presso quegli esercenti che hanno il registratore telematico con software adeguato alla memorizzazione e trasmissione dei dati lotteria o che usano la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.

E’, inoltre, necessario disporre del codice lotteria, che si può generare accedendo al portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, da esibire all’esercente, dopo aver manifestato la volontà di partecipare alla lotteria, e dietro pagamento dell’intero importo del corrispettivo, uguale o maggiore di 1 euro, esclusivamente in modalità elettronica.

Altra precisazione importante se il cliente comunica il proprio codice fiscale, come in caso di acquisto di farmaci per usufruire della detrazione fiscale, non può comunicare il codice lotteria e, quindi, partecipare alla lotteria per quell’acquisto. Il RT non consente di registrare per il medesimo acquisto, sia il CF che il Codice Lotteria.

Il commerciante, dal canto suo, deve verificare che il software del RT sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria e dotarsi, trattasi di un consiglio, di un lettore di codici a barre per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria mostrato dal cliente. In alternativa si userà il tastierino del registratore per digitare il codice.

Si precisa che non sono previste sanzioni per l’esercente che non consente la partecipazione alla lotteria degli scontrini, ma il cliente può effettuare apposita segnalazione di rifiuto ad accettare il codice lotteria all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanze tramite il portale Lotteria nella sua area riservata. Tali segnalazioni sono utilizzate nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Infine, è importante segnalare che se vince il cliente, vince anche l’esercente.

Per il cliente i premi previsti sono:

  • – 15 estrazioni settimanali del valore di 25.000 euro;
  • – 10 estrazioni mensili del valore di 100.000 euro;
  • – 1 estrazione annuale del valore di 5 milioni di euro.

Per l’esercente i premi sono:

  • 15 estrazioni settimanali del valore di 5.000 euro;
  • 10 estrazioni mensili del valore di 20.000 euro;
  • 1 estrazione annuale del valore di 1 milione di euro.

Link:

vademecum predisposto dall’Agenzia delle entrate per gli esercenti

sito dell’Agenzia delle Entrate relativo alla lotteria degli scontrini

 

 

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