Fondo perduto per i birrifici artigianali

Il decreto legge 73/2021 riconosce, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici artigianali.

L’agevolazione è riconosciuta ai birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 1354/62 in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138.

Per poter beneficiare dell’agevolazione i birrifici alla data di presentazione dell’istanza devono:

  1. a) essere costituiti, regolarmente iscritti e “attivi” al Registro delle imprese;
  2. b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  3. c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019.

Ai fini dell’accesso all’agevolazione, i birrifici in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, a decorrere dalle ore 12 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12 del 18 febbraio 2022.

L’istanza deve essere trasmessa, via posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato con successivo provvedimento del Direttore generale degli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il medesimo provvedimento riporterà anche il modello da utilizzate per la compilazione dell’istanza.

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza di agevolazione.

Nell’istanza oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, i soggetti richiedenti riportano altresì l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Le istanze pervenute fuori dai termini ovvero compilate in modo difforme dal modello sono considerate irricevibili.

Per maggiori informazioni

Fondo a sostegno delle imprese produttrici di birre artigianali

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