Etichettatura prodotti alimentari: le sanzioni applicabili in caso di violazione di regolamenti

Alla fine del mese di gennaio, il direttore generale per la politica industriale, la competitività e le PMI ha fornito con una circolare alcuni chiarimenti a diversi dubbi interpretativi circa le modalità applicative delle disposizioni recate dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2016, di seguito “decreto”, concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

1. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Con il provvedimento si predispone l’apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento relativamente, in modo particolare, alle prescrizioni circa l’etichettatura di presentazione e di pubblicità degli alimenti. I compiti di vigilanza e controllo sull’adempimento degli obblighi fanno capo al Ministero della salute, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle Asl, secondo gli ambiti di rispettiva competenza. Restano ferme comunque le attribuzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.

2. Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.
Il provvedimento stabilisce che le sanzioni saranno applicate al responsabile dell’etichettatura o all’operatore del settore dei mangimi.
Saranno previste sanzioni specifiche per l’uso ingannevole di claim e dell’etichettatura facoltativa in genere.
Saranno, inoltre, modulate le sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze di etichettatura, a seconda che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici (ceneri, fibra etc.) o dei livelli di additivi.
Verranno poi previste sanzioni più gravi per le condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, quali l’immissione sul mercato di mangimi contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste o di materiali soggetti a divieto di utilizzo nei mangimi.

Aosta, 9 febbraio 2017 

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