Esclusione dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento per l’anno 2016

L’Inps ha emanato il Messaggio n. 4269 del 24 ottobre 2016 avente ad oggetto l’“Esclusione dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento, di cui all’art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, per l’anno 2016. Modalità di recupero del contributo eventualmente pagato.”

Come noto, l’articolo 2, co. 34, della legge 92/12, ha disposto, per il periodo 2013 – 2015, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei casi di
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

La legge 25 febbraio 2016, ha sostituito alle parole “Per il periodo 2013-2015” quelle “Per il periodo 2013-2016”: parallelamente, per la copertura delle minori entrate derivanti da detta disposizione, il medesimo comma ha previsto uno stanziamento pari a 38 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Pertanto, i licenziamenti effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 26 febbraio 2016 in conseguenza di cambi di appalto e, nel settore delle costruzioni, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, esonerano il datore di lavoro dal versamento del contributo di licenziamento. La legge di conversione del decreto “Milleproroghe” ha, infatti, prorogato per l’anno 2016 l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento, interrottosi al 31 dicembre 2015 per le predette ipotesi, ripristinandolo retroattivamente anche per le mensilità di gennaio e febbraio 2016.

Per sapere se si rientra nella fattispecie, avere istruzioni operative e per le modalità di recupero del contributo eventualmente pagato, è opportuno rivolgersi al proprio consulente del lavoro.

Aosta, 10 novembre 2016 

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