Distributori automatici: esonerati dalla trasmissione dei dati dei corrispettivi quelli che effettuano operazioni in regime monofase previsto dall’art.74 DPR 633/72

Le operazioni che avvengono tramite distributori automatici in cui l’Iva è stata già assolta in una fase precedente e coloro che effettuano le operazioni senza poter determinare alcun elemento dell’imposta stessa sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, previsto dall’art.2, c.2, D. Lgs. 127/2015.

Tra le operazioni escluse rientrano quelle effettuate tramite distributori automatici che ricadono nel regime monofase di cui all’art.74 DPR 633/72.

Sono quindi escluse le cessioni fatte tramite distributori automatici di:
– tabacchi ed altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per i quali i rivenditori sono retribuiti ad aggio;
– ricariche telefoniche;
– vendita dei biglietti delle lotterie istantanee, esente da Iva in base all’art.10, c.1, n.6 DPR 633/72, per la quale i rivenditori percepiscono un aggio.

Aosta, 6 aprile 2017

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