Cavi elettrici nelle gallerie stradali: la nota del Ministero

Con una nota del 5/10 u.s.(segue allegato), il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha risposto ad una richiesta di chiarimenti avanzata da ANAS in merito all’utilizzo dei cavi elettrici nelle gallerie stradali.

In relazione a questa particolare fattispecie, la nota del Ministero specifica che “per il soddisfacimento del principio della regola dell’arte applicato alla realizzazione degli impianti elettrici nelle gallerie stradali può farsi utile riferimento alla norma CEI 64-20” e che, in applicazione alla stessa norma volontaria 64-20, “i cavi disciplinati dall’art. 6.1.1 della norma possono continuare ad essere impiegati anche dopo la data del 1/7/2017, purché immessi sul mercato in data antecedente”.

Tale affermazione, fatta da una fonte ufficiale quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, sostanzia e conferma quanto da noi già anticipato con la nota trasmessavi il 3/8 u.s. nella quale, in riferimento al Decreto Legislativo 106/2017 sui prodotti da costruzione, chiarivamo che l’art. 20 del D.lgs stesso non proibisce l’impiego di prodotti non marcati CE, ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento.

In pratica, se un prodotto (in questo caso i cavi) è stato immesso sul mercato prima del termine del periodo di coesistenza della norma armonizzata (i cavi devono pertanto essere stati acquistati entro il 30 giugno 2017), quel prodotto viene considerato legalmente immesso sul mercato. Il prodotto può quindi essere utilizzato senza limiti temporali (in pratica sino ad esaurimento scorte) senza per questo violare alcuna norma o provvedimento non essendoci alcuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.

Nota Ministero Interno – cavi cpr

Aosta, 3 novembre 2017

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