Sorveglianza sanitaria: indicazioni operative sulle sanzioni da applicare

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria per uniformare i comportamenti.

Le sanzioni da applicare sono riconducibili alla violazione dei seguenti obblighi previsti nel TU sicurezza:
a) nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
b) in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
c) nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

Infine viene ribadito che l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza”. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, come già indicato in una circolare del Ministero del Lavoro del 2009 (consulta “vedi anche”).

Aosta, 18 ottobre 2017

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