Smart working: le disposizioni dell’Inail sul lavoro agile

L’INAIL ha emanato la Circolare in oggetto fornendo le prime indicazioni riguardo le disposizioni sul lavoro agile (o smart working) contenute nella legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Il testo della Circolare definisce gli aspetti legati a: obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il documento presenta anche le Istruzioni operative per i datori di lavoro.

A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi bilaterali di smart working* potranno procedere alla comunicazione, ai sensi di quanto previsto all’art. 23, co.1 della citata Legge, di avvenuta sottoscrizione dell’accordo attraverso apposita piattaforma informatica che sarà messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per accedervi, sarà necessario possedere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Anche i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, dovranno dotarsi di tale sistema di autenticazione per comunicare gli accordi sottoscritti.

I Datori di lavoro devono provvedere ad effettuare un’attenta valutazione dei rischi in merito a questa particolare tipologia contrattuale, analizzando i rischi generali prevedibili e i rischi specifici relativi alla mansione, connessi all’esecuzione di questa particolare prestazione lavorativa. Un estratto di questa valutazione dovrà essere consegnato, a livello informativo, al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori insieme a una informativa sul corretto utilizzo di eventuali attrezzature/apparecchiature messe a disposizione del lavoratore agile.

Inoltre, le eventuali attrezzature/apparecchiature messe a disposizione del lavoratore agile dovranno essere conformi al titolo III del D.Lgs. 81/2008 e il Datore di lavoro dovrà garantirne la regolare manutenzione per la necessaria permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza.

Il lavoratore che svolge la propria mansione in modalità lavoro agile è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di lavoro (Legge 81/2017, art. 22, co. 2).

circolare-INAIL-2-novembre-2017-n-48

* Smart working

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo bilaterale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavoro da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella circolare n. 48/2017.

A partire dal 15 novembre 2017 le aziende sottoscrittrici di accordi bilaterali di smart working potranno procedere al loro invio attraverso un’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedervi sarà necessario possedere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Anche i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, dovranno dotarsi di tale sistema di autenticazione per comunicare gli accordi sottoscritti.

Nell’invio dell’accordo bilaterale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà, inoltre, possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all’annullamento dell’invio.

Le aziende che sottoscrivono un numero di accordi bilaterali elevato potranno effettuare la comunicazione in forma massiva.

Aosta, 7 novembre 2017

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