Semplificazione attività impiantistiche: l’elenco delle opere realizzabili in regime di attività edilizia libera

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile u.s. il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 marzo 2018 che contiene l’elenco delle opere edili ed impiantistiche che sono realizzabili in regime di attività edilizia libera. Il Decreto (v. allegato) è stato emanato in attuazione del Dlgs 222/2016 (il cosiddetto decreto Scia 2) avendo avuto l’approvazione della Conferenza Unificata ed è immediatamente operativo.

L’elenco, non esaustivo in quanto potrebbe in seguito essere “allargato” ad altre tipologie di intervento, specifica quali siano gli interventi di edilizia privata che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia), né permesso di costruire.

Per quanto concerne il settore impiantistico riguardano:

•  Ascensori ed impianti di sollevamento;

•  Reti fognarie;

•  Pompe di calore aria-aria (potenza nominale inferiore ai 12 kW);

•  Pannelli solari, fotovoltaici (fuori dai centri storici) e generatori microeolici;

•  Impianti
– elettrici
– per la distribuzione e l’utilizzazione del gas
– idrici ed igienico-sanitari
– illuminazione esterna
– antincendio
– climatizzazione
– estrazione fumi
– di antenna/parabola ed altri sistemi di ricezione/trasmissione

•  impianti volti alla eliminazione di barriere architettoniche (ascensori, montacarichi, servoscala, rampe, etc.).

Decreto MIT 2 marzo 2018

Aosta, 10 aprile 2018

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