SCONTRINO ELETTRONICO OBBLIGATORIO DAL 2020

A partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti esercenti attività di commercio al minuto e attività a queste assimilate hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (c.d. “scontrino elettronico”).

Tale obbligo sostituisce, di fatto, quello attualmente in vigore di annotazione dei corrispettivi nell’ apposito registro e di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale cartaceo.

Per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e con un fatturato fino a 400 mila euro, tale obbligo è anticipato al prossimo 1° luglio 2019.  

Sono previste, tuttavia, specifiche ipotesi di esonero in ragione della specifica attività esercitata (D.M. 10 maggio 2019). Tali esenzioni, tuttavia, hanno un carattere meramente temporaneo: a regime tale obbligo sarà esteso a tutte le operazioni.

Lo scontrino elettronico consente la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto.

Tale obbligo si affianca a quello già introdotto a partire dallo scorso 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica.

L’obbligo spetta ai soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio o attività a queste assimilate.

In particolare, i soggetti obbligati ad adeguarsi alla nuova modalità di certificazione delle vendite saranno tutti coloro che esercitano attività per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria (salvo espressa richiesta del cliente), come nel caso di alberghi, ristoranti, negozi di vendita al dettaglio.

Conseguentemente, con l’entrata in vigore di tale obbligo, per i soggetti esercenti le attività di commercio al dettaglio le modalità di certificazione delle operazioni (salvo i casi di esonero) saranno:

  • l’emissione della fattura in formato elettronico;
  • l’emissione dello scontrino fiscale elettronico e la sua trasmissione telematica.

Per poter adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, i soggetti obbligati dovranno dotarsi:

  • di “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016;

oppure:

  • di nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio un portale web dedicato

I registratori telematici, che dovranno andare a sostituire i registratori di cassa, consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché di trasmetterli a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.

Gli attuali misuratori fiscali, e quindi i registratori di cassa, andranno progressivamente sostituiti oppure integrati, se tecnicamente possibile, per permettere memorizzazione e trasmissione dei dati giornalieri.

Per rendere meno gravoso l’adeguamento o l’acquisto dei nuovi registratori telematici sarà riconosciuto anche un bonus fiscale. In particolare, per i soggetti che acquisteranno un nuovo registratore di cassa nel corso del 2019 o del 2020 ovvero per coloro che provvederanno ad adattare gli attuali registratori di cassa, è previsto un credito d’imposta pari al: 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento.

Tale credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica dell’IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.

Per i propri associati la CNA ha stipulato una convenzione con la ditta ABC Assistenza e Vendita registratori di cassa di Benincasa Antonio Giuseppe.

 

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